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(Cassazione, Sentenza 22.7.2010 n. 17227)

Con l'unico motivo di impugnazione, il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, sostiene che, in base a tale norma, la garanzia deve operare, in favore dei dipendenti da imprese soggette a fallimento, anche in assenza della procedura concorsuale, quando il relativo esperimento non sia stato possibile per il decorso di un anno dalla cessazione dell'attività imprenditoriale e il lavoratore abbia attivato una procedura esecutiva individuale conclusasi infruttuosamente.


2. Il motivo è fondato.


2.1. La Direttiva CE n. 987 del 1980 prevede l'intervento del Fondo di garanzia quando sia stata chiesta l'apertura di un procedimento volto a soddisfare collettivamente i creditori e quando l'autorità competente abbia deciso l'apertura di detto procedimento, ovvero abbia constatato la chiusura definitiva dell'impresa e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento (art. 2, paragr. l). Già la direttiva quindi da rilievo ad ipotesi - seppure non perfettamente coincidenti con quelle previste dalla norma della legge fallimentare italiana che ha operato nella specie di non apertura della procedura concorsuale dipendenti non dall'inesistenza dell'insolvenza ma da valutazioni legislative correlate alla mancanza di un'esigenza attuale di apertura della procedura stessa. Non è ravvisabile quindi una finalità della direttiva contraria alla valorizzazione da parte del diritto italiano di una situazione di insolvenza in cui l'apertura del fallimento sia preclusa dal decorso del tempo dalla cessazione dell'impresa.


Deve poi tenersi presente l'art 2, paragr. 4, secondo cui "La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere la tutela dei lavoratori subordinati alle situazioni di insolvenza, come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente, stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al paragrafo 1 previste dal diritto nazionale".

LaPrevidenza.it, 01/09/2010

Documenti:
cass_17227_2010.html


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