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Share/Save/Bookmark Sulla non coincidenza concettuale tra l’equivalenza di mansioni e la medesima qualifica contrattuale ai fini del demansionamento dei lavoratori
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cassazione 10 dicembre 2009, n. 25897)

In tema di demansionamento professionale, ed in particolare sulla non coincidenza tra il concetto di “equivalenza di mansioni” e “medesima qualifica contrattuale”, 25897.09 rammenta come, con riferimento alla compatibilità rispetto al precetto cogente dell'art. 2103 c.c. della clausola di fungibilità prevista nell'art. 46 del CCNL 26.11.1994 per i dipendenti postali, le Sezioni Unite della Suprema Corte (SU n. 25033/2006) abbiano convincentemente confermato l'indirizzo che, se ben può la disciplina collettiva prevedere il reinquadramento in una nuova unica qualifica di lavoratori in precedenza inquadrati in qualifiche distinte, con conseguente parificazione del trattamento economico e normativo riferibile alla nuova qualifica, ciò non implica necessariamente che insorga anche un rapporto di equivalenza tra tutte le mansioni rientranti nella qualifica. L'inderogabilità della disciplina legale si atteggia, infatti, anche a limite per la contrattazione collettiva, sicché l'eventuale accorpamento, da parte della contrattazione collettiva, in un'unica categoria (qualifica o area) di plurime mansioni, anche di diversa professionalità e livello, rende sì applicabile alle stesse la medesima disciplina collettiva che a tale categoria faccia riferimento, ma non è di ostacolo alla operatività della disciplina legale di carattere inderogabile dell'art. 2103, primo comma c.c., che preclude la previsione di una indiscriminata fungibilità delle mansioni per il sol fatto di tale accorpamento convenzionale. Anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva opera la garanzia dell'art. 2103 c.c. e, pertanto, il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale. E ferma restando la possibilità per la contrattazione collettiva di individuare meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale, prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale fra le mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati nella qualifica. 


Daniele Iarussi

LaPrevidenza.it, 08/02/2010

Documenti:
CASS_25897_2009.html


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