Sull'azione di regresso dell'Inail e sulla riduzione delle somme spettanti all’Inail in caso di concorso di colpa dell’infortunato
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. sez. lav. 2 febbraio 2010, n. 2350)
In tema di infortunio sul lavoro, ed in particolare di azione di regresso dell’Inail, Cass. Civ. Sez Lav. n. 2350/10, afferma che premesso che qualora, nel corso dell'intero giudizio di merito, non risulta mai contestato l'importo riconosciuto all'Inail in sede di rivalsa, è giurisprudenza consolidata quella secondo cui in ipotesi di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme richieste dall'Inail in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa e, quindi, verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell'Inail, procedendo, solo in caso di esito negativo di tale accertamento, a ridurre la somma spettante all'Istituto per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante. pertanto evidente l'errore di diritto in cui è incorso il giudice di appello, errore da cui risulta esente, di converso, la sentenza di primo grado, la cui statuizione va pertanto, in parte qua, integralmente confermata in questa sede, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
LaPrevidenza.it, 24/04/2010
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