Sull'ammissibilità di un lavoro stagionale a tempo indeterminato
(Breve nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., sez. lav., 28 ottobre 2009, n. 22823)
In tema di lavoro a tempo indeterminato, ed in particolare di lavoro stagionale, Lavoro, 22823.09, statuisce che nell'ordinamento italiano tutti i negozi giuridici, anche quelli non specificamente previsti dalla normativa (sia codicistica che speciale), sono ammessi se non specificamente vietati; l'art.1322 c.c. dispone, infatti, che “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. ....
LaPrevidenza.it, 17/01/2010
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