Sull’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in caso di gruppi di imprese e sui poteri officiosi del giudice
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cassazione 9 dicembre 2009, n. 25763)
In tema di lavoro subordinato, ed in particolare di esistenza di fatto di un rapporto di lavoro subordinato e di poteri officiosi del giudice nel rito del lavoro, 25763.09 statuisce che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (v. fra le altre Cass. 15-5-2006 n. 11107, Cass. 7-9-2007 n. 18843, Cass. 14-11-2005 n. 22927, Cass. 10-4-2009 n. 8809, vedi anche Cass. 5-9-2006 n. 19036, che ha altresì precisato che “l'art. 2094 cod. civ., nel prevedere il rapporto di lavoro subordinato, non definisce altresì l'impresa quale datrice di lavoro ma ne presuppone la nozione, caratterizzata dalla soggettività giuridica, con la conseguenza che, salve le ipotesi simulatorie, ad una pluralità di soggetti societari esercitanti i poteri del datore corrisponde una pluralità di rapporti.”). Infine, per quanto attiene ai poteri officiosi del giudice, 25763.09 statuisce che nel rito di lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto; tuttavia, per idoneamente censurare in sede di ricorso per cassazione l'inesistenza o la lacunosità della motivazione sul punto della mancata attivazione di tali poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito” (v. Cass. 26-6-2006 n. 14731, Cass. 3-5-2007 n. 10182, Cass. 17-3-2008 n. 7153, Cass. 27-1-2009 n. 1894). Peraltro, si precisa che nel rito di lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ. non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale” (v. Cass. 21-5-2009 n. 11847, Cass. 8-8-2002 n. 12002).
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 19/02/2010
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