Sul termine di irrogazione della sanzione disciplinare e sulla sua natura: il parere della cassazione
(Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 5 giugno - 6 ottobre 2009, n. 21296 - Avv. Daniele Iarussi)
La s.r.l. S. chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata il 7 maggio 2005, che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha accolto l'appello contro la decisione del Pretore di Nola del 14-28 ottobre 1998 ed ha dichiarato illegittimo il licenziamento di Ciro Viola condannando la società ricorrente a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno.
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il V. si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese da distrarsi ai procuratori anticipatari.
Con il primo motivo si denunzia un vizio di motivazione, assumendo che la motivazione sarebbe stata “omessa” per “la tralasciata valutazione degli elementi di fatto e documentali tali da escludere la violazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione inerente le modalità temporali di irrogazione del licenziamento ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge 300 del 1970”.
La tesi della società è che la Corte d'appello nell'applicare il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione in ordine alla illegittimità di un licenziamento disciplinare comminato prima della scadenza del termine indicato dal quinto comma dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ha considerato solo l'episodio del 14 febbraio 1997, che effettivamente non era distanziato di cinque giorni rispetto al licenziamento comminato il 18 febbraio, mentre vi erano...
LaPrevidenza.it, 08/12/2009
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