Risarcito il danno morale al giornalista trasferito da una sede lavorativa all'atra per presunta incompatibilità ambientale
(Cassazione, sentenza 2.12.2011 n. 25799)
Il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato il diritto di C. F. ad essere inquadrato con mansioni di capo servizio a decorrere dal 1.10.1992 e condannato la s.p.a. Domenico S. E. al pagamento, in favore del predetto, della somma di lire 241.249.086 a titolo di differenze retributive per prestazioni lavorative dal 4.6.1992 al 31 maggio 1997; aveva, poi, dichiarato illegittimo il trasferimento del C. da (OMISSIS) disposto con provvedimento del 27.8.1996, condannando la società al risarcimento del danno pari a lire 5 milioni a decorrere dal 26.2.1997 ed illegittima anche la sospensione dal servizio disposta con provvedimento del 29.11.1997, condannando la società alla reintegra del ricorrente in mansioni anche equivalenti presso la sede di (OMISSIS) ed al pagamento della complessiva somma di lire 146.205.324, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima dequalificazione professionale nel periodo aprile 1996-giugno 1998, nonché al pagamento di lire 90 milioni a titolo di risarcimento del danno biologico, con accessori dalla data di pubblicazione della sentenza. In relazione ad altro giudizio promosso dal C., lo stesso Tribunale aveva dichiarato illegittimo l'ulteriore trasferimento da (OMISSIS) del (OMISSIS) e condannato la società editrice a reintegrarlo presso la sede di (OMISSIS), nonché al pagamento della somma di Euro 101.891,30 a titolo di danno professionale per il periodo 1.7.1998-31.1.2001, ed al pagamento di Euro 51.253,85 a titolo di risarcimento dei danni biologico morale ed esistenziale, rigettando nel resto la domanda. Con sentenza del 23.9.2009, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della prima delle pronunzie gravate, dichiarava che il C. aveva svolto dal gennaio 1985 lavoro giornalistico alle dipendenze della società e condannava quest'ultima al pagamento, in favore del predetto, a titolo di differenze retributive, per il periodo 4.6.1992-31-5-1997, della somma di Euro 148.783,03, con interessi e rivalutazione monetaria dal 1.1.2009, nonché al pagamento di Euro 20.000,00 a titolo di danno biologico e di Euro 6.000,00 per danno morale, oltre accessori sugli indicati importi dal 17.7.2001; rigettava la domanda risarcitoria per il trasferimento da (OMISSIS) del 26.2.1997, confermando nel resto la sentenza di primo grado 3778/2001; in parziale riforma dell'altra sentenza, condannava la società al pagamento della somma di Euro 6000,00 a titolo di danno esistenziale, rigettando le domande per danno biologico e morale, dichiarando che sulla somma di Euro 101.892,30, liquidata a titolo di risarcimento del danno professionale, gli interessi e rivalutazione erano dovuti a decorrere dal 1.2.2001 e confermava la decisione nel resto. Rilevava che la pronunzia di primo grado andasse confermata quanto allo svolgimento di mansioni di collaboratore sin dal 1985, in tal senso integrandosi il dispositivo, che le differenze, in base a c.t.u. espletata in secondo grado in relazione a quanto dedotto con l'appello incidentale del C., ammontassero a somma superiore, che doveva essere confermata la disposta declaratoria di illegittimità del trasferimento da (OMISSIS), per la non coincidenza dei motivi formali con quelli sostanziali, comunque non provati, e che anche la disposta sospensione dal servizio fosse illegittima, ma che non fossero provati i danni lamentati e risarciti nella misura di Euro 5000,00 dal primo giudice, dovendo ritenersi Infondate anche le censure della società riguardo al danno da dequalificazione professionale.
LaPrevidenza.it, 18/01/2012
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