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Share/Save/Bookmark Risarcimento del danno da illecito – danno non patrimoniale – danno morale - danno biologico - danno patrimoniale - surroga  dell’INAIL – criteri di liquidazione - danno differenziale
(Tribunale di Milano  - 9 giugno 2009 n.7515 - Adriana Pignataro)

Tribunale di Milano  - 9 giugno 2009 n.7515


Risarcimento del danno da illecito  –  danno non patrimoniale –  danno morale -  danno biologico- danno patrimoniale -   surroga  dell’INAIL – criteri di liquidazione -  danno differenziale



Nell’ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi  non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno – la nozione di danno morale soggettivo va superata come autonoma sottocategoria ma assume rilevanza nella quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale – la nozione di danno biologico va riaffermata quale danno conseguente alla lesione del diritto alla salute – nel danno biologico rientrano i pregiudizi esistenziali -  il risarcimento deve considerare unitariamente il pregiudizio subito evitando duplicazioni di risarcimento -  il danno non patrimoniale deve essere sempre provato ed allegato – L’Inail, quale ente assicuratore dell’infortunato, ha diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili nei limiti del danno patrimoniale e non patrimoniale civilisticamente risarcibile – all’infortunato spetta la liquidazione del danno differenziale - 


1 – La sentenza del Tribunale di Milano, sulle orme della pronuncia delle SS.UU. n.26972/2008  - peraltro ripresa ancora dalla successiva sentenza delle medesime SS.UU n.3677 del 2009 – ha fatto ordine – per così dire – sui criteri da adottare per il risarcimento del danno subito da illecito altrui. Conseguentemente,  l’organo di giurisdizione di merito ha indicato le voci di danno da liquidare ad un lavoratore per infortunio subito sul lavoro, avuto presente il diritto di rivalsa dell’INAIL.


Si viene, quindi formando una  giurisprudenza che riflette il nuovo orientamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di valutazione del danno non patrimoniale e che innegabilmente va ad incidere anche sulla surroga esperita dall’INAIL ex art.1916 c.c.


Sulla stregua di quanto affermato dalle Sezioni Unite, il danno non patrimoniale si deve intendere comprensivo di tutte le voci che precedentemente venivano separatamente considerate, ossia comprensivo del danno morale,biologico, alla vita di relazione..


L’intento del Tribunale, così seguendo il ragionamento delle SS.UU. è quello di evitare duplicazioni di risarcimento che, altrimenti, si potrebbero verificare se le varie qualificazioni di danno,venutesi a creare nel tempo ad opera della elaborazione dottrino- giurisprudenziale, venissero separatamente considerate. Ed invero, la maxi categoria del danno non patrimoniale tutte le comprende.


Il Tribunale ha, inoltre, ribadito che il danno morale, nell’ambito del danno non patrimoniale, non individua una autonoma sottocategoria che, invece, viene riaffermata per il  danno biologico inteso  come lesione del diritto inviolabile della salute,  come ampia accezione che in esso comprende il il cosiddetto danno esistenziale, il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità e comunque, ai fini della liquidazione comprende  ” tutte le sofferenze soggettivamente patite dall’attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all’integrità psicofisica ha comportato”.
Se ne dovrebbe dedurre che nella ampia qualificazione di danno biologico c.d. dinamico dovrebbe intendersi anche la sofferenza soggettiva cagionata dal reato .
L’importante, in ogni caso,che tutto rientri nella categoria del danno non patrimoniale e che quest’ultimo venga unitariamente quantificato.
Altra importante conseguenza della necessità di analizzare ad personam le  conseguenze dannose  subite dalla vittima dell’illecito altrui, è quella che il danno non patrimoniale dovrà   sempre essere  provato ed allegato ed il giudice dovrà porre  a fondamento della sua decisione tutti gli elementi utili acquisiti ricorrendo anche a nozioni di comune esperienza ed a presunzioni.
In sostanza  secondo il Tribunale,  il risarcimento va personalizzato in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato .
Si può, quindi rilevare che ampio margine di discrezionalità viene, così, attribuito al giudice che, per casi di illecito simili, potrebbe essere indotto a  calcolare in modo diverso il complessivo risarcimento. 


2 - Particolari conseguenze per il diritto di rivalsa dell’Inail  derivano da tale impostazione.


 Viene riaffermato il diritto di rivalsa dell’Inail che può ottenere il rimborso di quanto erogato all’infortunato sia per liquidazione del danno biologico  sia per danno patrimoniale ( rendita capitalizzata, ratei già liquidati).
Peraltro l’Inail non può ottenere il rimborso di tutte e due le voci di danno se non nei limiti del quantum civilisticamente liquidato rispettivamente  per danno patrimoniale e non patrimoniale.


 
Va precisato inoltre, che, il danno morale non viene più liquidato a parte e corrisposto direttamente all’infortunato, ma  il suo  importo rientra nel complesso del danno non patrimoniale  su cui agisce la rivalsa dell’Ente, quindi viene attribuito al lavoratore solo quale danno differenziale.
Questa sarebbe una novità rispetto a quanto si è verificato negli ultimi tempi prima delle ultime pronunce delle SS.UU.  Già a suo tempo l’Inail in giudizio aveva prospettato che non considerare complessivamente il danno non patrimoniale ai fini della rivalsa avrebbe potuto portare ad una duplicazione di risarcimento , ma solo con le recenti decisioni delle Sezioni Unite si è potuto aver considerazione di tale aspetto in precedenza  evidenziato dall’Ente assicuratore.


Ed invero,  riconosciuto  che il danno biologico si intende come il complessivo danno psicofisico subito dalla vittima a seguito del fatto illecito altrui, in sostanza ammesso che la sofferenza psichica conseguente a reato rientra pure nel complesso del danno biologico c.d. dinamico, non sembra che si possa escludere che il danno morale rientri anch’esso   nel complesso del danno non patrimoniale  da liquidare  in sede civile e sul quale opera la rivalsa dell’Ente assicuratore. 



Peraltro, seppure in seguito alle suddette recenti pronunce della Suprema Corte si sia fatta maggiore chiarezza,  ricompattando le varie voci e classificazioni di danno risarcibile  che erano state elaborate nel tempo,   ai fini della rivalsa dell’Inail si è, comunque, ribadita la rilevanza del cosiddetto danno differenziale spettante al lavoratore ed  espressamente riconosciuto dai commi 6 e 7 dell’articolo 10  del D.P.R. 1124/19.
In base alla suddette norme, spetta direttamente al lavoratore il risarcimento relativo a quelle poste di credito non ristorate dall’Inail.
Occorre, quindi analizzare quali siano tali poste non comprese nell’assicurazione e che, di conseguenza non rientrano nella rivalsa dell’Ente , ma devono essere attribuite direttamente all’infortunato.
L’Istituto assicuratore indennizza il danno biologico a partire da una percentuale del 6% pertanto le percentuali inferiori di danno dovrebbero essere   risarcite direttamente al lavoratore. Peraltro, come già detto, il danno morale, il danno esistenziale ed anche il danno biologico in sé per sé,  a detta del Tribunale di Milano,, non devono considerarsi categorie distinte di danno, ma componenti del danno non patrimoniale, per cui  automaticamente non sono   escluse dalla rivalsa Inail che opera sul complessivo danno non patrimoniale.
I giudici hanno risolto il problema, forse in maniera non troppo chiara, ma sostanzialmente affermando che occorre distinguere tra danno biologico ristorato dall’Inail con criteri standardizzati, e danno biologico liquidato civilisticamente in maniera “personalizzata .
Il Tribunale ricorre, quindi ad una nuova Tabella che tenga presente in valori monetari sia il danno biologico che il danno morale da liquidarsi complessivamente all’esito di una unitaria personalizzazione del danno accertato. La somma così calcolata viene confrontata con quanto richiesto in rivalsa dall’Inail ed il diritto di rimborso dell’Ente sarà soddisfatto nei limiti della capienza nella somma quantificata dai giudici per il complessivo danno non patrimoniale.


Il danno differenziale liquidabile all’infortunato sarà quello che eventualmente residua dopo la rivalsa dell’Inail.


Occorrono a questo punto delle osservazioni.
I giudici di merito, sembrano convinti che il danno differenziale vi sarà in ogni caso posto che il danno biologico  civilisticamente considerato  viene calcolato con parametri diversi (Tabelle adottate dal Tribunale di Milano)  da quelli adottati dall’Inail (tabelle degli indennizzi) .
Il danno biologico calcolato in sede civile, quale danno non patrimoniale sarebbe comprensivo di tutti gli aspetti del pregiudizio subito dall’infortunato e quindi dovrebbe essere quantificato in somma maggiore di quella richiesta dall’Inail comprensiva solo del danno biologico a partire da una certa percentuale con esclusione del   danno biologico temporaneo e del danno morale.


A dire il vero, le argomentazioni dei giudici di merito appaiono frutto di un aprioristico condizionamento, quello, cioè,  di evitare un doppio risarcimento e si fa fatica a seguire la conseguenzialità degli argomenti adottati in sentenza.


Tuttavia una cosa appare chiara: secondo i giudici  la rivalsa dell’Inail deve avvenire  nei limiti del danno patrimoniale e non patrimoniale  separatamente calcolati in sede civile.


 Per chi ricorda la giurisprudenza degli anni 70 e 80 , si può dire , con i dovuti distinguo, che si è tornati ad affermare il principio che la rivalsa dell’Inail trova l’unico limite nell’ammontare del risarcimento dei danni dovuti dal terzo secondo le norme generali di calcolo del danno civile da fatto illecito. (Cass. III 27.4.1984 n.2635).


Va detto che fin dal 2005 c’è chi  acutamente aveva già sostenuto tali principi in relazione ai limiti della rivalsa Inail dopo l’entrata in vigore del D.Leg.vo n.38/2000 ( Calogero Lo Giudice in Lavoro Previdenza  13.2.2005). 
Non resta ora che auspicare ulteriori pronunce di merito che ribadiscano i suddetti principi chiarendo ancor più i criteri di calcolo del risarcimento danni da illecito ed i limiti della surroga Inail.


Avv. Adriana Pignataro

LaPrevidenza.it, 04/03/2010

Documenti:
TRIB_MI_7515_2009.html


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