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Share/Save/Bookmark Rifiuto dell’accesso al tirocinio giuridico di preparazione alle professioni legali. Criteri di equipollenza delle conoscenze acquisite
(Cgce, 10.12.2009 C-345/08)

Il sig. Peśla, nel dicembre 2003, concludeva i suoi studi universitari presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Poznań (Polonia), ottenendo la laurea («magister»). Nel gennaio del 2005, la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Francoforte sull’Oder (Germania), presso la quale, dal 1998, aveva seguito studi paralleli a quelli effettuati in Polonia, gli conferiva, al termine di un corso di formazione giuridica tedesco-polacco, il titolo accademico di «Master of German and Polish Law» e, nel febbraio 2005, il titolo accademico di «Bachelor of German and Polish Law».


Nel mese di novembre 2005, il sig. Peśla presentava una domanda di ammissione al tirocinio preparatorio alle professioni legali nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore. A sostegno della sua domanda, pur presentando attestati supplementari, quali attestati relativi a differenti programmi di studi, nonché documenti che certificavano le sue esperienze professionali, i corsi e le formazioni svolti, faceva riferimento alla citata sentenza Morgenbesser.


Con decisione 27 marzo 2007, lo Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern rigettava la domanda diretta ad ottenere una dichiarazione di equipollenza ai sensi dell’art. 112 a del DRiG. A suo parere, il criterio che consente di valutare l’equipollenza è l’acquisizione delle conoscenze necessarie per ottenere il primo esame di Stato nelle materie obbligatorie ai sensi dell’art. 5, n. 1, della stessa legge. Le conoscenze di diritto straniero non possono essere considerate equivalenti a causa delle differenze esistenti con il diritto tedesco. Peraltro, in base a tale decisione di rigetto, le conoscenze di diritto tedesco richieste per gli attestati conseguiti dal sig. Peśla nel corso di Master of German and Polish Law sono di livello nettamente inferiore a quello delle prove scritte del primo esame di Stato nelle materie obbligatorie....

LaPrevidenza.it, 14/01/2010

Documenti:
c-345-08.html


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