Rendita reversibile Inail e concausa: la compromissione respiratoria non accertata legittima il diniego al riconoscimento
(Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16.1.2012 n. 455)
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4. La ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver la corte territoriale pronunciato sul richiesto supplemento di indagine peritale pur in presenza di due pareri degli ausiliari di segno diverso; e per aver acriticamente fatto proprie le conclusioni rassegnate dal consulente nominato in sede di gravame.
5. I motivi non sono meritevoli di accoglimento.
6. Invero, come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, e va qui ribadito, "qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinchè i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico; al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice" (v., fra le altre, Cass. 7341/2004; Cass. 16223/2003; Cass. 11894/2004).
7. Le conclusioni, quindi, "del consulente tecnico d'ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate, in sede di legittimità, se le relative censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali che, in quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico-legale e rientra tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5".
LaPrevidenza.it, 11/02/2012
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