Pubblico impiego: il pubblico dipendente che timbra il cartellino in luogo diverso da cui lavora non commette truffa
(Cassazione Penale, Sentenza 19 dicembre 2011 – 10 gennaio 2012, n. 212)
Con sentenza in data 28/6/2011 il G.U.P. del Tribunale di Torino, decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione per annullamento delle precedente sentenza dello stesso Ufficio di improcedibilità dell'azione penale ex art.425 c.p.p., dichiarava non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste nei confronti di B.L. in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv - 640 co. 1 e 2 n. 1 cp., perché il fatto non costituisce reato. Si contestava all'imputata nella sua qualità di collaboratore amministrativo professionale in servizio presso l'Ufficio Legale dell'Ospedale (omissis) di essersi procurata ingiusto profitto ai danni dell'ASL n. (…), effettuando in trenta episodi distinti nel periodo compreso tra il (…) e il (…) l'inserimento nell'apposita apparecchiatura della scheda magnetica, rivelatrice dell'attività prestata (c.d. badge) in entrata e in uscita in luogo diverso da quello in cui prestava la propria attività lavorativa. Riteneva il G.I.P. che per i primi quattro episodi fosse decorso il termine di prescrizione, mentre per i restanti ventisei mancasse il requisito della apprezzabilità economica del danno, richiamando sul punto la stessa giurisprudenza di legittimità a mente della quale integra il reato di truffa la condotta del pubblico ufficiale, che si allontani senza far risultare mediante timbratura del cartellino e della scheda magnetica i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili. Contro tale decisione ricorre il difensore della parte civile A.S.L. n. (…) della Regione Piemonte, che a sostegno della richiesta di annullamento articola due motivi. Con il primo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art.640 c.p. e il vizio di motivazione e censura l'errore del giudice nella valutazione del danno cagionato all'ente pubblico, che non poteva esaurirsi nella apprezzabilità economica dei brevissimi periodi di assenza dell'imputata, singolarmente considerati, ma comprendeva il vantaggio economico, correlato alla percezione dello stipendio ordinario per le ore rientranti nel periodo contrattuale, nel vantaggio economico connesso alle ore di straordinario risultanti, dalle bollature "allegre", nel vantaggio economico derivante dalla cura dei propri interessi personali, il cui valore, non quantificabile emergeva con tutta evidenza. Con il secondo motivo eccepisce la violazione della legge processuale in riferimento all'art.627/3 c.p.p. e il vizio di motivazione, osservando che il G.I.P. si era limitato a prendere atto della circostanza che il termine di prescrizione di alcuni episodi fosse già spirato, e che per tutti gli altri fosse prossimo a scadere e procedere all'analisi della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art.129/2 c.p.p., disattendendo il dictum della Suprema Corte in ordine alla sussistenza del reato di truffa sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo e soprattutto non era entrato in alcun modo nel merito della vicenda e nella valutazione delle emergenze processuali...
LaPrevidenza.it, 25/03/2012