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Share/Save/Bookmark Pubblico impiego: il dipendente assolto ha diritto al rimborso delle spese legali
(Consiglio di Stato, decisione 12.2.2007 n° 552 - Gesuele Bellini)

Il pubblico dipendente, in caso di proscioglimento in procedimenti di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio, ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute solo se si fa assistere da un legale scelto di comune gradimento con l’Amministrazione e a condizione che non sussista conflitto di interessi.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza 12 febbraio 2007, n. 552, con cui ha respinto il ricorso di un segretario comunale assolto in giudizio con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, a seguito di un procedimento penale, per il reato di cui agli artt. 479 e 61 n. 2 c.p. (falsità ideologica in atti pubblici), il quale aveva chiesto all’Amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio.

L’Alto Consesso ha ritenuto che la norma da cui discerne la richiesta del ricorrente - articolo 67 del d.p.r. n. 268/87 - secondo un modello procedimentale analogo a quello regolamentato dall’art. 44 del r.d. n. 1611/33, relativo all’assunzione a carico dello Stato della difesa dei pubblici dipendenti per fatti e cause di servizio, rimette alla valutazione discrezionale e prodromica l’Amministrazione, con specifico riferimento all’assenza di conflitto di interessi, la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

Sotto tale aspetto, a parere dei giudici, “l’onere della scelta di un legale di comune gradimento appare del tutto coerente con le finalità della norma stessa, perchè, se il dipendente vuole che l’amministrazione lo tenga indenne dalle spese legali sostenute per ragioni di servizio, appare logico che il legale chiamato a tutelare tali interessi, che non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche quelli dell’ente di appartenenza, debba essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti”.

Presupposti che, secondo il Collegio che ha rigettato il ricorso, sono mancati, proprio per il mancato coinvolgimento iniziale, da parte del ricorrente, dell’ente nella scelta del difensore.



(Gesuele Bellini)

LaPrevidenza.it, 21/02/2007

Documenti:
cds_552_2007.htm


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