Presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro agli extracomunitari
(T.A.R. Emilia Romagna - Bologna Sentenza 15.1.2010 n. 121 - Dario Immordino)
A norma dell'art. 4 comma 3 del D.lgs. n. 286/1998, l'ingresso nel territorio nazionale è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, conformemente all'art. 5 del D.lgs. n. 286/1998.
Di conseguenza il permesso di soggiorno e il suo rinnovo devono essere rifiutati allo straniero che, pur essendo stato in possesso di un titolo autorizzatorio rilasciato per motivi di lavoro subordinato, non ha svolto attività lavorativa e dunque non è stato in grado di dimostrare il possesso di sufficienti mezzi di sostentamento proprio e dei familiari conviventi. Circostanza questa che, eventualmente congiunta a condanne per porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e minacce, denota una situazione di scarso inserimento sociale e di assoluta instabilità lavorativa, stante sia l'insussistenza di una continuità nel rapporto di lavoro e di redditi idonei che costituiscono il primo presupposto per il rilascio e il mantenimento del titolo a soggiornare nel territorio dello Stato, sia l'inadeguatezza, anche per i pregressi periodi, di sufficienti mezzi economici.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 28/01/2010
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