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Share/Save/Bookmark Prestazioni economiche di maternità - I chiarimenti Inps
(Inps, Circolare 29.4.2010 n. 62)

 


E’ noto che, con la legge finanziaria per il 2007 e successivo decreto ministeriale del 12.07.2007, il congedo di maternità di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs.151/2001 (T.U. maternità/paternità) è stato esteso anche in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (vedi circolare n. 137/2007 e messaggio del 27.03.2008 n.7040).


In particolare, in attuazione della citata riforma, la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata, analogamente a quanto previsto per la lavoratrice dipendente, ha diritto all’indennità di maternità per il periodo di congedo obbligatorio ordinario e anticipato/prorogato eventualmente disposto dai servizi ispettivi delle DPL, a condizione che risultino accreditate in favore della lavoratrice stessa tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato/prorogato) richiesto.


A) L’estensione del diritto al congedo obbligatorio di maternità e della correlativa indennità, in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, ha inciso anche sulla disciplina dell’assegno di maternità dello Stato ed, in particolare, sulla determinazione della quota differenziale nell’ipotesi di cui al comma 1, lett a, dell’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (vedi punto 2.1 della circolare n. 143/2001: “donna lavoratrice che, alla data del parto o dell’ingresso del bambino in famiglia, ha una qualsiasi forma di tutela previdenziale per la maternità…..”).


Precisamente, ai fini della concessione dell’assegno di maternità dello Stato, nell’ipotesi in esame, occorre accertare che la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata sia in possesso dei seguenti requisiti...

LaPrevidenza.it, 30/04/2010

Documenti:
INPS_62_2010.html


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