Nella cronaca giudiziaria il giornalista deve informare anche in ordine agli esiti delle vicende processuali.
(Cassazione penale, Sez. V, 03/04/2008, n. 14062 - Dott. Valter Marchetti)
Quando una persona è coinvolta nelle indagini penali ha l’interesse primario a che la propria immagine non venga lesa da notizie di stampa che si limitino a riportare l’iniziale sospetto di coinvolgimento senza, invece, considerare l’esito positivo delle indagini : in tale fattispecie non può essere invocata dal giornalista la causa giustificativa del diritto di cronaca.
Un giornalista che pubblica la notizia di un arresto subito da un soggetto indagato per reati connessi all’appartenenza al gruppo terroristico denominato “Brigate Rosse”, avvenuto nel 1982, nel valutare la liceità o meno della pubblicazione deve tenere in considerazione anche il principio secondo il quale per il giornalista che è intenzionato a rendere conto di una vicenda che comporta dei risvolti giudiziari a distanza di tempo dal momento storico della effettiva acquisizione della notizia, vi è l’obbligo di “aggiornare” la verifica di fondatezza della notizia al momento diffusivo, attraverso l’impiego delle pregresse fonti informative o mediante altre fonti idonee.
Il professionista che omette qualsiasi verifica in ordine all’esito giudiziale dell’accusa mossa a suo tempo nei confronti dell’imputato, incorre nella inosservanza del requisito della verità della notizia, requisito che risulta compromesso anche dalla incompletezza della notizia stessa, quando gli elementi mancanti siano stati rilevanti per la reputazione del soggetto interessato.
(Dott. Valter Marchetti)
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LaPrevidenza.it, 14/05/2008
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