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Pubblicata la VI edizione del testo unico del Pubblico Impiego aggiornata al maggio 2013 - Anteprima de LaPevidenza.it
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Aggiornamenti

Nel riconoscimento di un rapporto di lavoro a seguito di infortunio non è valida la deposizione del teste parente dell'imputato
( Tribunale  di Latina, Sentenza  4 ottobre 2011 )

Alla luce dell'espletata istruttoria testimoniale deve ritenersi accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e le società convenute.

Il teste Z, in particolare, ha riferito di essere stato assunto dalle resistenti, dopo aver ricevuto l'informazione che le stesse erano alla ricerca di personale, da parte del ricorrente, il quale già tre o quattro settimane prima del 27 luglio 2004, data dell'infortunio, prestava presso le stesse attività lavorativa. Il teste ha altresì riferito di aver visto personalmente il ricorrente svolgere le mansioni indicate al cap. 3 del ricorso (saldare sia a filo che ad elettrodo, lavorare come addetto alle presse piegatrici, addetto alle cesoie di lamiere, addetto alla punzonatrice, addetto al montaggio dei motori delle basculanti, aiuto al montaggio delle basculanti e delle mole delle serrande).

Analogamente, il teste K ha riferito di aver accompagnato il ricorrente sul posto di lavoro nei mesi di giugno e luglio 2004.

Il teste Z ha altresì dichiarato di essere stato presente il giorno dell'infortunio perché quello doveva essere il primo giorno di lavoro del teste; ha riferito che le società resistenti configuravano un'unica fabbrica, essendo proprietarie, rispettivamente, la GAMMA del primo capannone e la BETA del secondo capannone, mentre vi era un terzo locale che costituiva un magazzino usato da entrambe le società. Il teste ha precisato che i due capannoni erano comunicanti. Si è, pertanto, in presenza di un'attività produttiva cogestita da due società, aventi come legali rappresentanti due coniugi ed operative nei medesimi locali. Tali circostanze non hanno formato, peraltro, oggetto di specifica ed adeguata contestazione da parte resistente. Nella scissione formale tra le due società deve pertanto ravvisarsi un centro di imputazione di interessi unitario.

Il teste ha, inoltre, riferito che le direttive venivano impartite da entrambe le società e precipuamente dal Sig. Caio minor, il quale è stato indicato dal teste come "figlio del proprietario della BETA e GAMMA". Caio minor, escusso anch'egli come teste ha confermato di essere il figlio di Caio, legale rappresentante della BETA, nonché di prestarvi attività lavorativa.

La domanda relativa alle differenze retributive non può essere accolta per mancanza di prova dell'orario di lavoro osservato: il teste Z lo ha riferito sulla base di quanto dal teste stesso convenuto in merito al proprio rapporto di lavoro ed il teste K non ne ha avuto percezione diretta, avendo egli dichiarato di aver soltanto accompagnato il ricorrente sul posto di lavoro alle 8.00-8.30 di mattina, ma non di essersi mai recato a riprenderlo. Non può, del pari, trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva di ferie e permessi, per difetto della prova della mancata fruizione degli stessi.

Il rapporto di lavoro deve ritenersi tuttora in essere, non constando alcun atto idoneo alla risoluzione dello stesso; deve conseguentemente essere respinta la domanda avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto.

Le dichiarazioni dei testi Cornelia, Caio minor e Publia (rispettivamente sorella della legale rappresentante della GAMMA e figli dei legali rappresentanti delle convenute) in merito al fatto che prima della data dell'infortunio non avessero mai visto il ricorrente, che quest'ultimo prima di tale data non avesse mai lavorato presso le società convenute e che il giorno 27.07.2004 si fosse recato lì per la prima volta, per accompagnare un amico ad un colloquio di lavoro non possono ritenersi attendibili, stante, da un lato, il rapporto di stretta parentela intercorrente tra i testi e le parti convenute e, dall'altro, il contrasto insanabile tra le dichiarazioni suddette e le risultanze delle coerenti testimonianze sopra riportate, provenienti da soggetti non aventi alcun tipo di rapporto di parentela, affinità o coniugio con le parti in causa.

Per quanto concerne la causazione dell'infortunio, deve pertanto escludersi che lo stesso sia avvenuto perché il ricorrente, trovandosi presso le convenute in veste di semplice accompagnatore di un amico recatosi ad un colloquio di lavoro, si sarebbe poi abusivamente introdotto di propria iniziativa nei capannoni ed avrebbe utilizzato una pressa dismessa così provocandosi l'incidente, circostanza, peraltro, di scarsa credibilità secondo parametri di comune ragionevolezza.

Relativamente alla dinamica dell'incidente, non è in contestazione che lo stesso sia avvenuto in ragione dell'utilizzo di una macchina non a norma; sostiene la parte resistente che la stessa sarebbe stata in disuso, con segnalazione di pericolo. Deve osservarsi che le dichiarazioni testimoniali dei testi Z - di parte ricorrente - e P - addotto da parte resistente - hanno viceversa permesso di accertare che la macchina veniva utilizzata (il teste Z ha precisato che tanto lui quanto il ricorrente dovevano "essere adibiti alla macchina che taglia lastre di ferro a miscela, che si presentava senza alcuna protezione" ed il teste P ha dichiarato che i titolari talvolta utilizzavano il macchinario in questione)....

Documento integrale

LaPrevidenza.it, 07/06/2012

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