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Share/Save/Bookmark Natura del contratto di apprendistato e presupposti del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
(Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Interpello 12.11.2009 n. 79 - Avv. Dario Immordino)

In considerazione della finalità e delle caratteristiche strutturali che connotano l’istituto, l'apprendistato può ritenersi a tutti gli effetti un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere - solo per giusta causa o giustificato motivo - anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell'addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato.


Non costituisce, tuttavia, legittima causa di licenziamento il mancato superamento della c.d. prova d'arte, prima della scadenza del termine previsto per l'apprendistato, dovendo proseguire il rapporto, sotto il profilo causale dell'addestramento teorico-pratico, fino al termine stabilito.


A tale conclusione è giunta la Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Welfare con l’interpello 12 novembre 2009, n. 79, sulla base dell’interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni normative che disciplinano la materia.


Dal contesto normativo vigente emerge infatti con evidenza la visione di un istituto connotato da elementi, quali la funzione formativa e il rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione, in tutto simili a quelli che caratterizzano gli ordinari rapporti di lavoro a tempo indeterminato.


In ragione di ciò l’apprendistato si differenzia da tali tipologie contrattuali solo in relazione alle forme e modalità di conclusione del rapporto, dal momento che, secondo il costante indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità,  si tratta di negozio unilaterale recettizio (Cfr Cass., sez. lav., 28 marzo, 1986 n. 2213), in relazione al quale deve ritenersi legittimo il cd recesso ad nutum da parte del datore , salva la previsione di disposizioni contrattuali collettive che espressamente estendano la tutela di cui alla L. n. 604/1966.


Ciò posto tuttavia durante tutta la durata del rapporto l’apprendistato, salve le peculiari caratteristiche che ne connotano ratio e contenuto, è pienamente assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro, motivo per cui gli apprendisti sono ammessi a godere delle forme di  tutela" di cui agli artt. 1-8, 11-13 della L. n. 604/1966, quali in primo luogo quelle concernenti la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali e quelle relative alle modalità di difesa avverso i provvedimenti di licenziamento (artt. 6 e 7) e all’obbligo di riassunzione a carico del datore di lavoro in assenza di giusta causa di interruzione del rapporto (art. 8).


Gli ostacoli posti alla piena esplicazione di tali forme di garanzia a favore degli apprendisti sono stati definitivamente rimossi dal legislatore, sulla scorta di alcune pronunce della giurisprudenza costituzionale, attraverso le previsioni contenute negli artt. 48, comma 3, lett. c) e d) e 49, comma 4, lett. c) ed e), D.Lgs. n. 276/2003, secondo le quali anche se sussite la "possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile" vige a carco dello stesso il divieto di recedere dal contratto di apprendistato “in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo".


Considerato che il rapporto di apprendistato si basa su un patto fra datore di lavoro e dipendente, in base al quale l'apprendista accetta condizioni contrattuali meno vantaggiose rispetto a quelle previste da altre tipologie contrattuali (in termini ad esempio di retribuzione, di durata del rapporto, di ammortizzatori sociali) in cambio di una formazione specializzata tale da garantirgli una cospicua crescita professionale, affinché permanga l’indispensabile equilibrio tra le prestazioni è necessario che il percorso formativo si protragga per tutto il tempo individuato come necessario per il suo proficuo completamento.


Di conseguenza il mancato superamento della c.d. prova d'arte, prima della scadenza del termine previsto per l'apprendistato non può costituire, legittima causa di licenziamento, dovendo proseguire il rapporto, sotto il profilo causale dell'addestramento teorico-pratico, fino al termine individuato.


(Avv. Dario Immordino)

LaPrevidenza.it, 01/12/2009

Documenti:
INTERPELLO 12 novembre 2009, n. 79.htm


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