Licenziamento giusta causa: necessaria la contestazione dell'addebito e obbligo di audizione del lavoratore
(Corte di Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 9 ottobre 2007, n. 21066 - Gesuele Bellini)
In tema di
licenziamento per giusta causa, il datore di lavoro non può
prescindere dalla previa contestazione dell'addebito e dall'audizione
del lavoratore, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, se
quest'ultimo lo richiede e non abbia fini dilatori, ma la funzione di
protrarre la difesa scritta attraverso chiarimenti e precisazioni.
Questa la
conclusione a cui sostanzialmente è giunta la Corte di
Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 9 ottobre 2007, n. 21066.
La vicenda ha
riguardato una società datrice di lavoro che, a seguito di un
licenziamento di un dipendente per giusta causa, si era vista
condannare dal giudice di primo grado alla reintegrazione del
lavoratore licenziato, nonché al pagamento delle retribuzioni
dal licenziamento alla reintegrazione dello stesso, e ciò in
quanto avrebbe disatteso delle procedure formali, con particolar
riguardo alla mancata audizione del dipendente che, ricevuto
l'addebito, aveva fornito generiche controdeduzioni chiedendo di
essere ascoltato per alcune precisazioni.
Sentenza
confermata, con alcune limitazioni retributive, anche dalla Corte
D'Appello, avverso la quale la società interessata ha proposto
ricorso per Cassazione.
La Corte ha
respinto il ricorso ritenendo che nella fattispecie la richiesta del
lavoratore di essere ascoltato non era affatto dilatoria ma, in base
al contenuto, alla complessità della vicenda, alla generica
giustificazione influenzata dalla scarna contestazione adottata, le
brevi giustificazioni scritte dall'interessato non potevano ritenersi
esaurienti senza necessità di ulteriori precisazioni.
Al riguardo,
nella sentenza in esame, la Corte ha richiamato alcuni indirizzi
giurisprudenziali, fornendo importanti principi in tema di
procedimento disciplinare, ancorché finalizzati al
licenziamento, che giova la pena ricordare:
il datore di
lavoro, in base all'art. 7, secondo comma della legge 20 maggio 1970
n. 300, ha l'onere di "sentire" il lavoratore a sua
difesa, inteso nel senso di ammettere un pur breve contraddittorio
che permetta al lavoratore di fornire le proprie giustificazioni;
il diritto
alla difesa del lavoratore si può esercitare attraverso la
produzione di uno scritto, con cui si forniscono le controdeduzioni,
ma può anche non consumarsi in questa fase, in quanto il
lavoratore può chiedere di essere sentito personalmente;
la richiesta
del lavoratore come protrazione della difesa attraverso una
personale audizione vincola il datore: il lavoratore ha il diritto
di essere "sentito" (Cass. 6 luglio 1999 n. 7006);
la richiesta
di essere sentito del lavoratore deve rispondere a due condizioni:
a)
deve essere tempestiva, nei cinque giorni dalla contestazione;
tuttavia si ammette la formulazione della richiesta anche dopo la
scadenza del termine di 5 giorni dalla contestazione, ove la stessa
risponda ad esigenze di difesa non altrimenti tutelabili, in quanto
non è stata possibile la piena realizzazione della garanzia
apprestata dalla legge (Cass. 13 gennaio 2005 n. 488);
b)
non deve avere uno scopo dilatorio bensì una sua necessità
di protrarre la difesa scritta attraverso chiarimenti e precisazioni;
il
provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato
anche prima della scadenza del termine suddetto, se il lavoratore ha
esercitato pienamente il proprio diritto di difesa, facendo
pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza
manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni
documentali o motivazioni difensive (Cass. 7 maggio 2003 n. 6900).
la
valutazione circa l'effettiva possibilità per il lavoratore
di esercitare adeguatamente il suo diritto come normativamente
previsto, ed in particolare di accertare la sussistenza, dopo la
presentazione di giustificazione scritta, della necessità di
un'audizione, spetta al giudice (Cass. 23 febbraio 2002 n. 4187;
Cass. 16 settembre 2000 n. 12268; Cass. 28 agosto 2000 n. 11279).
(Gesuele
Bellini, responsabile sezione Pubblico Impiego dell'osservatorio)
LaPrevidenza.it, 02/11/2007