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Share/Save/Bookmark Licenziamento disciplinare legittimo se vengono concessi termini a difesa su nuovi addebiti
(Cassazione, Sezione Lavoro, 5 novembre 2007, n. 23071)



In tema di

licenziamento disciplinare, e' legittimo, in sede di audizione

del lavoratore, porre a fondamento della sanzione fatti nuovi a

quelli comunicati nella contestazione degli addebiti, se si assegnano

nuovi termini per permettere la difesa al dipendente.



Cos�

ha deciso la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 5

novembre 2007, n. 23071.



La

vicenda ha riguardato una dipendente licenziata per motivi

disciplinari, a cui il giudice di primo grado aveva dichiarato il

licenziamento illegittimo, per violazione dell'art. 7 Legge 20 maggio

1970, n. 300, annullandolo ed ordinando la reintegrazione della

stessa nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno,

in quanto nella contestazione d'addebito sarebbero stati posti

a giustificazione fatti diversi dall'originaria contestazione.



In

pratica, a seguito della contestazione degli addebiti, la dipendente

veniva sentita alla presenza di un rappresentante sindacale, ed in

occasione dell'audizione la societa' contestava alla

dipendente altri fatti non indicati nell'originaria

contestazione, tra cui anche di avere usato indebitamente fax,

telefono e fotocopiatrice aziendale e di avere esposto la societa'

al pericolo di danni di onorabilita' e di immagine. Il

rappresentante del sindacato aveva chiesto, pertanto, di poter

controdedurre a questa nuova contestazione e successivamente fece

sapere con lettera di non aver niente da aggiungere.



Il

giudice d'appello, interessato del ricorso, ha disatteso la decisione

del primo giudice sostenendo che la dipendente ha avuto i termini a

difesa sulla seconda contestazione, ed inoltre, perche' il

licenziamento era comunque motivato essenzialmente in relazione ai

fatti della prima contestazione.




Avverso

tale decisione, la dipendente interessata ha proposto ricorso per

Cassazione.



La

questione affrontata dalla Corte ha riguardato, tra l'altro, la

verifica della eventuale violazione del canone di immutabilita'

dei fatti contestati.




Invero,

va sottolineato che i fatti contestati sono vincolati al c.d.

principio della immutabilita', nel senso che a' precluso

al datore di lavoro, nel corso del procedimento disciplinare avviato,

di far valere, a sostegno delle sue determinazioni, circostanze

nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa

valutazione dell'infrazione, anche diversamente tipizzata dal

codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva.

(Cass. 28 agosto 2000, n. 11265).



Orbene,

secondo i giudici di legittimita', che hanno rigettato il

ricorso, nella fattispecie in esame hanno ritenuto che il

procedimento adottato dalla societa' sia del tutto corretto, in

quanto, pur contestando fatti nuovi al momento della'audizione

della dipendente, sono comunque stati dati alla stessa i termini a

difesa sulla nuova contestazione effettuata.



�



(Gesuele

Bellini - Responsabile della sezione pubblico impiego

dell'Osservatorio)









LaPrevidenza.it, 13/11/2007

Documenti:
cassazione_23071_2007.htm


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