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FOCUS
Pubblicata la VI edizione del testo unico del Pubblico Impiego aggiornata al maggio 2013 - Anteprima de LaPevidenza.it
La ritardata reintegra nel posto di lavoro determina il risarcimento del danno alla professionalità e alla perdita di chances
Il risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione non si configura con un mero atteggiamento di pregiudizio da parte del datore di lavoro
Spina bifida: errata valutazione medico legale con ausilio di specifico esame diagnostico e risarcimento del danno
Risarcimento del danno non patrimoniale all'ex coniuge  superstite per la morte dell'altro
Attesa l'ontologica diversità tra indennizzo e danno, gli atti del procedimento ex lege n. 210/1992 non possono avere alcun effetto interruttivo della prescrizione in relazione alla domanda di risarcimento
Risarcimento del danno esistenziale e del danno derivante dall'anticipato pensionamento
Equa riparazione: via libera anche se il risarcimento è irrisorio
Risarcimento del danno biologico e morale a causa di rumori molesti provocati dal suono del pianoforte
Risarcimento del danno da illegittimità del silenzio e parere negativo
Il responsabile delle relazioni sindacali inquadrato come funzionario ha diritto al risarcimento del danno per demansionamento
Pubblico impiego: demansionamento del dirigente di Polizia Municipale e risarcimento del danno
Ustione alle mani da prodotti caustici: la bidella ha diritto al risarcimento in danno biologico 
Omicidio colposo plurimo, risarcimento del danno e responsabilità di amministratori pubblici
Csm, intralcio alla carriera di Magistrato, risarcimento del danno, eccesso di potere
Infedeltà coniugale e risarcimento del danno non patrimoniale
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Aggiornamenti

Legge di riforma del lavoro - Tutele in costanza di rapporto di lavoro
(Legge 28.6.2012 n. 92 , G.U. 3.7.2012 - Articolo 3)

Tutele in costanza di rapporto di lavoro

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti; c) imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime.

3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Documento integrale

LaPrevidenza.it, 08/07/2012

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