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Share/Save/Bookmark La valenza dell’inerzia del lavoratore non trattenuto in servizio: l’intervento della Suprema Corte
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., Sez. Lav., 28.4.2009, n. 9924)

In materia di risarcimento danni ed, in particolare, dovuti al rigetto dell’istanza di trattenimento in servizio si segnala Lav 9924/2009. che statuisce in primo luogo che nonostante il recesso del datore di lavoro, in contrasto con la norma imperativa dell'art. 6 l. n. 54 del 1982, sia nullo data la sua non equiparabilità al licenziamento di cui all’art. 6 l. 15 luglio 1966 n. 604, il lavoratore che abbia tenuto un comportamento concludente oggettivamente rilevante come contrario alla prosecuzione del rapporto di lavoro non se ne può giovare. 

In secondo luogo, Lav. precisa che dall'art. 1175, che assoggetta il creditore alle regole della correttezza, e dall'art. 1375 cod. civ., che impone alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede, nonché dalla comparazione con ordinamenti prossimi al nostro, la giurisprudenza della Suprema Corte da tempo valuta il comportamento del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, come idoneo a determinare la perdita della stessa situazione soggettiva. Ne deriva la preclusione di un'azione, o eccezione, o più generalmente di una situazione soggettiva di vantaggio, non per illiceità o comunque per ragioni di stretto diritto, ma a causa di un comportamento del titolare, prolungato, non conforme ad essa e perciò tale da portare a ritenere l'abbandono. Infine, il ritardo nell'esercizio del diritto può portare così, nell'insieme delle specifiche circostanze, a ravvisare una tacita rinuncia (cfr Cass. 15 marzo 2003 n. 5240, 26 febbraio 2004 n. 3861 e 26 giugno 2008 n. 13549), ritenendo quindi inefficace l'esercizio del diritto di protrarre il rapporto di lavoro oltre i limiti d'età quando il lavoratore abbia dimostrato disinteresse per fatti concludenti.

LaPrevidenza.it, 18/10/2009

Documenti:
cass_9924_iarussi.html


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