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Share/Save/Bookmark La sussistenza del vincolo di subordinazione nella giurisprudenza di legittimità
(Cassazione 7.9.2009 n. 19271 - Breve commento dell'Avv. Daniele Iarussi)

In materia di impresa e lavoro, ed, in particolare, della questione concernente la sussistenza del vincolo di subordinazione, Sez. Lavoro, 19271.09 ricorda che la stessa Corte ha già avuto modo di affermare in precedenti decisioni (ex multis Cass. n. 8919/2007; Cass. n. 17935/2007), che può configurarsi un rapporto di lavoro subordinato anche ove risulti l'avvenuta introduzione di una convenzione preordinata alla costituzione di un rapporto di lavoro autonomo, in ragione della presenza di obblighi per il lavoratore tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con la configurazione in termini di autonomia della prestazione. La Suprema Corte prosegue precisando, infatti, che, alla luce del principio affermato dal giudice delle leggi con le sentenze n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994, per cui “non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato”, “l'accertamento della reale natura giuridica del rapporto va fatta secondo le norme del codice civile, individuano i due tipi” e che “norme subordinate, quale il capitolato, o fonti negoziali, quale le convenzioni, non possono determinare una qualificazione giuridica del rapporto diversa da quella che essa ha alla stregua dei parametri legali”, dal momento che le parti non possono fare affidamento sulla inapplicabilità della disciplina inderogabile del lavoro subordinato in ragione del nomen juris del rapporto, non essendo nella disponibilità delle stesse la tipizzazione della fattispecie, a prescindere dalle modalità concrete con cui essa si atteggia........


Avv. Daniele Iarussi

LaPrevidenza.it, 27/10/2009

Documenti:
iarussi_cass_19271.html


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