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Share/Save/Bookmark La Suprema Corte sulle spese di giudizio nel processo del lavoro d’appello
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cassazione 14 gennaio 2010, n. 514 ord.)

In tema di ripartizione delle spese di giudizio nel rito del lavoro, Cass. Civ. sez Lav. n. 514/10, ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20598 del 30.7.2008, componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, e con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dall'art. 2 della legge 28.12.2005 n. 263 (che ha modificato il secondo comma dell'art. 92 richiedendo una “esplicita” motivazione della compensazione), hanno affermato il principio, condiviso, che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché tuttavia le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito; in particolare l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovrà ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche quando le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata. Infine, Sez. Lav. 514/10 statuisce che affinché una causa possa ritenersi di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'an, potendo ravvisarsi indeterminabilità soltanto quando la controversia non sia suscettibile di valutazione economica (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 7757/1999, Cass. n. 1118/1985, Cass. n. 8074/2009). 


Avv. Daniele Iarussi

LaPrevidenza.it, 14/02/2010

Documenti:
CDS_514_2010_A.html


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