La Suprema Corte sulla interpretazione dell’accordo aziendale istitutivo del premio fedeltà, già revocato con il contratto individuale.
(Cassazione 28 settembre 2010, n. 20355 - Daniele Iarussi)
In tema di interpretazione dell’accordo aziendale, Cass. n. 20355/2010 afferma che secondo il consolidato orientamento della Corte, cui va prestata adesione, qualora in sede di ricorso per cassazione si deduca l’omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ovvero di una istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, incombe l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima od il contenuto di tale istanza, poiché, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito al giudice di legittimità sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. In particolare, poi, l’indicazione della risultanza che si assume non valutata, o non logicamente valutata, non può consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni della parte, ma deve contenere in modo obiettivo tutti gli elementi rilevanti della medesima, con la conseguenza che, ove necessario per una adeguata valutazione, detta indicazione deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione (Cass. 12 settembre 2000 n. 12025). Precisa, inoltre, che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto di gravame con l’atto di appello, sicché nel giudizio di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi di indagini non compiute perché non richieste in sede di merito (ex plurimis, Cass. 10 maggio 1995 n. 5106). Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 3 aprile 2003 n. 5150).
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 20/10/2010
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