La ripartizione, tra il committente e l’ appaltatore, degli obblighi di sicurezza derivanti dalla disciplina antinfortunistica
(Nota dell’Avv. Daniele Iarussi a Cass. 9.7.2009, n. 28197)
In materia di delitti contro la persona, Cass. Sez. IV n° 28197/09, in relazione all’ omissione colposa dell’ appaltatore delle misure prescritte nella disciplina antinfortunistica sul luogo di lavoro, conferma l’ assoluzione del committente l’ appalto, non potendosi estendere anche al committente la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche relative ai rischi specifici e propri dell'attività dell'impresa appaltatrice, imposta dall' art. 7 del D.L.vo 626/1994 esclusivamente a carico di quest' ultima. Il Collegio coglie l’ occasione per svolgere una puntuale esegesi dell’ art. 7 del D.L.vo 626/1994, il cui 1° comma detta per il committente obblighi di diligenza nel designare l’ appaltatore e doveri informativi circa gli specifici rischi insiti nell’ ambiente di lavoro; il 2° comma prevede invece obblighi di reciproca cooperazione tra entrambi i datori di lavoro per attuare le misure preventive e protettive, nonché di coordinamento degli interventi prevenzionali dovuti. Distinguendo, testualmente, il Giudice di legittimità tra coordinare e cooperare, afferma che siffatta cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore qualora costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, non potendo ingerirsi nell'attività propria. Quindi, l'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore. Il committente non può e non deve surrogarsi all’ appaltatore per esigere il rispetto della normativa antinfortunistica nella sua inerzia, qualora l’ attività commissionata possa svolgersi in zone o settori separati, senza che i correlati rischi involgano i dipendenti del committente. Conclusivamente la Suprema Corte afferma che la cooperazione debba ritenersi doverosa per eliminare o ridurre la fascia dei rischi comuni ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità
LaPrevidenza.it, 10/10/2009