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Share/Save/Bookmark La rendita diretta per inabilità permanente
(D.ssa Silvana Toriello)

Il presupposto alla base della prestazione è non solo la causa lavorativa dell’infortunio o della malattia ma anche il grado di inabilità permanente compreso tra l ’11 ed il 100% calcolato sulla base delle tabelle allegate al Testo Unico e riconosciuto a guarigione clinica avvenuta prima del 25.7.2000. La rendita diretta per inabilità permanente spetta qualora l'infortunio o la malattia professionale, avvenuti o denunciati prima del 25 luglio 2000, abbiano provocato postumi permanenti, cioé un danno duraturo nel tempo, tale da raggiungere il grado dell'11% di inabilità. L’onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di rendita grava sul lavoratore che agisce per ottenere la prestazione. In sede di erogazione della prestazione 1'Istituto assicuratore è tenuto ad indennizzare anche le inabilità permanenti sul cui determinismo l'infortunio ha svolto un ruolo concausale solo indiretto . E’ stato precisato (Cass. civ., Sez. lav., 24 gennaio 1998 n. 704,) che la « misura superiore al 10% » richiesta dall’art. 74 T.U. 1965 non deve intendersi 1'11% bensì il 10, 1%. Ed infatti, poichè il minimo richiesto dalla norma per l'indennizzabilità del lavoratore infortunato costituisce una clausola di favore per 1'INAIL, non può la norma stessa essere interpretata in modo ulteriormente favorevole per 1'Istituto assicuratore, anche in considerazione del fatto che « ..., almeno nell’ambito dell’assicurazione privata, le clausole limitative di responsabilità, quale è quella in esame, devono essere chiaramente previste (ex art. 1341 cod. civ.), con la conseguenza che, non avendo la legge usato la chiara espressione "in misura pari almeno all’undici per cento", la diminuzione dell’attitudine al lavoro che conferisce il diritto a rendita di invalidità, deve reputarsi esser disciplinata dal disposto di cui alla prima parte del II c. dell'art. 74 cit., che va interpretata, secondo il significato letterale delle parole, nel senso che è sufficiente al fine suddetto una riduzione che superi anche di un decimo o frazione minore la percentuale del dieci per cento, mentre la disposizione di cui alla seconda parte dello stesso comma va interpretata nel senso che tutte le frazioni comprese tra il dieci e 1'undici per cento vanno arrotondate a quest'ultima misura ai fini della quantificazione della rendita da corrispondersi dall ‘INAIL ».

Diversamente da quanto visto con riferimento all’indennità di temporanea per inabilità assoluta la invalidità  permanente che fonda il diritto alla rendita e che è disciplinata dall’art. 74 del TU 1124/1965 consegue ad una situazione patologica che compromette definitivamente, in tutto o in parte, l’attitudine al lavoro dell'assicurato, la sua capacità lavorativa generica, capacità di effettuare un lavoro di qualsiasi genere suscettibile di utilità economica, e non della capacità lavorativa specifica che fonda il diritto all’indennità di temporanea e che concerne la specifica attività lavorativa prestata presso l’azienda di appartenenza. La prova di tale conclusione è rinvenibile sia nella lettera dell’art 74 T.U. 1965 che nelle percentuali invalidanti indicate dalla tabella all.to n. 1, determinate con esclusivo riferimento al tipo di menomazione, prescindendo quindi dal diverso valore che le singole lesioni possono assumere in relazione all’attività concretamente esercitata dal lavoratore. II riferimento alla capacità lavorativa generica, e non specifica, opera non solo per le lesioni di cui la suddetta tabella determina il grado invalidante, ma anche per quelle non contemplate e per le quali detta tabella costituisce solo un parametro per la valutazione medico-legale (Cass. civ. 9 marzo 1982 n. 1486, )...

LaPrevidenza.it, 06/12/2011

Documenti:
rendita_inabilitò_permanente_inail_-_Toriello.html


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