Area professionisti Partners Collabora Community 10/09/2010 21:22:33


ARGOMENTI
Esame avvocato
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ


Sito del giorno
Parlamento Italiano

Contiene raccolte di leggi e documentazione. E\' possibile reperire decreti in corso di conversione, progetti legge, ecc... In costante aggiornamento

Home Esame avvocato Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Contributi Previdenza Complementare










Share/Save/Bookmark La quietanza c.d. abdicativa sottoscritta dal lavoratore in relazione al risarcimento del c.d. danno differenziale da infortunio sul lavoro
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cassazione 14 dicembre 2009, n. 26165)

In tema di infortuni sul lavoro, ed in particolare sulla valenza di una quietanza liberatoria del lavoratore, 21165.09 premette che l'interpretazione di una norma contrattuale è operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e pertanto incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica contrattuale o ad una motivazione carente o contraddittoria nello svolgimento delle relative argomentazioni. In proposito, va ribadito che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale, secondo la Corte Suprema, quelli strettamente interpretativi (artt. 1362-1365 cod. civ.) prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (artt. 1366-1371 cod. civ.) ove la concreta applicazione degli stessi risulti da sola sufficiente a rendere pienamente conto della comune intenzione delle parti (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass. 9 febbraio 2006 n. 9553). Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi risulta poi, nella legge, prioritario il criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1° cod. civ., con la conseguenza che questo può in alcuni casi orientare in maniera conclusiva, da solo, l'operazione ermeneutica. Non va peraltro taciuto che il dato letterale possa risultare ambiguo, per cui si renda necessario ricorrere agli altri canoni strettamente interpretativi, in particolare a quello di cui all'art. 1363 c.c., e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi-integrativi (cfr., per tutte, Cass. 28 agosto 2007 n. 18180 e 10 marzo 2008 n. 6366). Infine, 21165.09 statuisce con riguardo alla individuazione della volontà abdicativa nelle c.d. quietanze a saldo o liberatorie sottoscritte dal lavoratore al termine del rapporto, che esse costituiscono di regola la semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti (concretando pertanto una dichiarazione di scienza: cfr., ad es. Cass. 4 maggio 1999 n. 4442). Ove tale quietanza contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme, va ribadito che è necessaria la massima cautela nella ricerca della reale volontà abdicativa, in ragione del contesto normale in cui tali quietanze vengono sottoscritte (al termine del rapporto di lavoro, all'atto della ricezione delle spettanze finali e su di un testo predisposto dal datore di lavoro, etc), obiettivamente idoneo ad attenuare o escludere la consapevolezza del dipendente in ordine al carattere impegnativo o meno della dichiarazione. Pertanto ove la dichiarazione di rinuncia a maggiori somme sia “riferita, in termini generici, a titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto”, essa “può assumere valore di rinuncia ... alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre circostanze desumibili aliunde, che essa è stata rilasciata con la consapevolezza della esistenza di diritti determinati o obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi” (cfr., per tutte, Cass. 17 maggio 2006 n. 11536).


Daniele Iarussi

LaPrevidenza.it, 12/02/2010

Documenti:
cass_26165_2009_a_iarussi.html


Commenta questa notizia

E' necessario essere Registrati e aver effettuato il login per poter commentare le notizie.





CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
10/09/2010 alle 12:39
Titolo:
Re: Lettera di dimissioni per pensionamento
di:
Rotolati

CANALI GIURIDICI
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Ambientale
Diritto Commerciale
Diritto Penale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche
Privacy

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!