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Share/Save/Bookmark La qualificazione di licenziamento collettivo nella cessazione del rapporto di lavoro con le Ferrovie dello Stato
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cassazione 16 dicembre 2009, n. 26373)

In tema di licenziamento collettivo, ed in particolare sulla cessazione del rapporto con le Ferrovie dello Stato per raggiungimento della maggiore anzianità contributiva utile, 26373.09 statuisce che in attuazione di un programma di ristrutturazione e di risanamento aziendale, da realizzarsi attraverso i licenziamenti, che il legislatore ha inteso agevolare apprestando gli opportuni ammortizzatori sociali (art. 59, comma 6, l. n. 449 del 1997), le Ferrovie dello Stato hanno proceduto ad un ridimensionamento degli organici mediante la riduzione del personale eccedentario. La Suprema Corte (sentenza n. 10171/2001 e n. 14616/2002) ha già avuto modo di occuparsi della vicenda, affermando che le previsioni dell'art. 59 non sottraevano le Ferrovie dall'obbligo di osservare le procedure previste dalla legge n. 223 del 1991, non essendosi mai dubitato che si versava in fattispecie di licenziamento collettivo per riduzione di personale (vedasi in proposito l'art. 24). Nella procedura delineata dalla legge n. 223/1991 la individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire nel rispetto dei criteri legali o convenzionali “in relazione alle esigenze tecnico produttive del complesso aziendale” (art. 5, comma 1). Gli accordi di procedura che interessano le Ferrovie non stabilivano che i rapporti di lavoro cessassero automaticamente mano a mano che i singoli lavoratori avessero maturato la massima anzianità contributiva, ma prevedevano che le esigenze organizzative determinanti le eccedenze di personale e l'entità di queste dovessero essere concordate con le organizzazioni sindacali. Pertanto, la pensionabilità ha rappresentato non la causa di estinzione automatica del rapporto di lavoro, ma il criterio di scelta del personale da licenziare dopo l'accertamento negoziato delle eccedenze.


Avv. Daniele Iarussi

LaPrevidenza.it, 18/02/2010

Documenti:
CASS_26373_2009.html


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