La distinzione tra associazione in partecipazione e rapporto di lavoro subordinato
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 26 gennaio 2010, n. 1584)
In tema di lavoro subordinato, ed in particolare di distinzione con l’associazione in partecipazione, Cass. Civ. sez Lav. n. 1584/10, osserva che, secondo il consolidato orientamento, in tema di distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo la valutazione delle risultanze processuali, che portano ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale, è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che tale valutazione, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4171/2006; 4036/2000; 326/1996). La Corte precisa che fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato, la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige un'indagine del giudice del merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione, più ampio del generico potere dell'associante d'impartire direttive ed istruzioni al cointeressato (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 9671/1991; 655/1999 ; 290/2000 ; 2693/2001; 12643/2003; 8465/2007; 24871/2008). Di conseguenza, qualora i lavoratori si occupino di mansioni ultrageneriche e percepiscono un assegno mensile costante senza obbligo di rendiconto ed il rappresentante legale della società si rechi ogni giorno a controllare l'andamento del lavoro, effettuando interventi costanti e precisi sino nei particolari più minuti, senza che risulti alcuna prova di un coinvolgimento degli addetti nella gestione degli incassi e nella ripartizione degli utili, si deve trarre la conseguenza che il comportamento concreto delle parti è idoneo a qualificare diversamente l'effettiva volontà negoziale rispetto a quella delineata contrattualmente.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 08/04/2010
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