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Share/Save/Bookmark La decadenza dell’impugnativa per il licenziamento
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. sez. lav. 3 marzo 2010, n. 5107)

In tema di licenziamento Cass. Civ. n. 5107/10, afferma che la risoluzione del rapporto di lavoro nel nostro ordinamento è disciplinata da una serie di leggi speciali che impongono un breve termine di decadenza (sessanta giorni) per la sua impugnazione. La ratio di tale disposizione è quella di dare certezza ai rapporti giuridici. Ne consegue che al lavoratore che non abbia impugnato nel suddetto termine di decadenza il licenziamento, è precluso il diritto di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del recesso anche solo per conseguire il risarcimento del danno nella misura prevista dalle leggi speciali (L. n. 604 del 1966, art. 8 e L. n. 300 del 1970, art. 18). L’azione di impugnazione del licenziamento e la relativa richiesta di risarcimento dei danni nella misura prevista dalle leggi speciali (retribuzioni dal momento dell'illegittimo licenziamento, nonché ripristino della posizione contributiva previdenziale) risultano tra loro, infatti, integralmente sovrapponibili. La decadenza dai termini di impugnazione impedisce pertanto al lavoratore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordinarie, chiedendo l’accertamento in via incidentalmente della illegittimità del licenziamento (in senso conforme Cass. Sez. Lavoro sentenza n. 5545 del 09/03/2007, e già Cass. 18216/2006).

LaPrevidenza.it, 19/04/2010

Documenti:
CASS_5107_2010.html


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