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Share/Save/Bookmark La Cassazione sul termine di decorrenza del procedimento disciplinare e sulla tempestività del licenziamento disciplinare in caso di processo penale.
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cassazione 25 novembre 2009, n. 24769)

In tema di procedimento disciplinare, ed in particolare sulla sua tempestività nel caso di pendenza di un procedimento penale, 24769.09 statuisce che nel lavoro privato la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti possano essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso (Cass. 10 settembre 2003, n. 13294; 23 giugno 2003 n. 9963). Il principio dell'immediatezza della contestazione rispetto al fatto è compatibile con l'intervallo necessario all'accertamento della condotta del lavoratore ed alle adeguate valutazioni di questa, cosicché deve escludersi che incorra nella violazione di tale principio il datore di lavoro che, ai fini di un corretto accertamento del fatto, anziché procedere a proprie indagini, scelga di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale (Cass. 9 settembre 2000 n. 11889; 11 febbraio 1998 n. 1431; 5 novembre 1997 n. 10855). Alla base del richiamato orientamento giurisprudenziale si pone la considerazione che, nel valutare la tempestività della contestazione, occorre tener conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione. Ed ancora, il principio della immediatezza della contestazione disciplinare deve essere inteso secondo una ragionevole elasticità (così nel lavoro pubblico, Cass. 23 dicembre 2004 n. 23900), essendo lo stesso compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse al lavoratore, che non sia però contrario alla buona fede e non renda impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore, con la conseguenza che, nel caso in cui il fatto abbia anche rilevanza penale, il requisito può essere soddisfatto da una contestazione intervenuta dopo che il procedimento penale abbia consentito di raggiungere le certezze necessarie (Cass. 11 gennaio 2006, n. 241), mentre misure cautelari, come la sospensione, adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, dimostrano la permanente volontà del datore di lavoro di irrogare la sanzione del licenziamento (Cass. 6 dicembre 2005, n. 26670; 19 agosto 2004, n. 16291; 18 giugno 1999 n. 6127). Infine, la pronuncia sulla decadenza dall'esercizio del potere disciplinare (termine di novanta giorni), precisa che il termine decorre non dalla conoscenza effettiva della sentenza da parte dell'amministrazione, bensì dalla comunicazione della sentenza (sul punto cfr Corte cost. n. 97/2001).


Avv. Daniele Iarussi

LaPrevidenza.it, 20/02/2010

Documenti:
cass_24769_2009.html


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