La Cassazione si pronuncia in ordine al lavoro subordinato prestato in un’azienda agricola
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi)
In tema di lavoro subordinato, ed, in particolare, del lavoro prestato nell’ambito di un’azienda agricola, Cass. sez. lavoro, 22106.09, osserva che il punto centrale della controversia è costituito dalla individuazione dell'inquadramento da attribuire all'attività di lavoro subordinato svolta da un soggetto nell’ambito della medesima azienda. Il Giudice della legittimità ricorda, altresì, che nel ricorso introduttivo del giudizio una parte sostiene di avere svolto attività di guardiano nell'azienda agricola dell’altro e di avere ricevuto compensi insufficienti, ed, anzi, per alcuni mesi nessun compenso. La Corte di Cassazione sostiene che le censure proposte dal ricorrente sono inammissibili perché ripropongono questioni di merito, relative alla ricostruzione dei fatti ed alla interpretazione delle prove, che non sono suscettibili di un nuovo esame nella sede della legittimità. In particolare, il Giudice della legittimità afferma che, anche, i presunti riconoscimenti effettuati nel corso dell’interrogatorio formale del resistente non hanno necessariamente il valore che il ricorrente intende attribuire loro. In realtà, secondo il testo dell'interrogatorio formale, il resistente non ha disconosciuto che il ricorrente ha lavorato per lui, ma come bracciante agricolo, e, soprattutto, non ha riconosciuto affatto di non avere provveduto a retribuirlo per le giornate indicate nel corso dello stesso interrogatorio. La censura proposta dal ricorrente non concerne, dunque, l'applicazione della normativa in materia di confessione, ma la valutazione dell'esistenza...
LaPrevidenza.it, 30/01/2010
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