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Maternità: il nuovo congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
Diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre
Congedo per cure invalidi e trattamento economico di malattia
Aventi diritto al congedo straordinario retribuito: il Tar Calabria solleva la questione di costituzionalità
No alla indennità mensile di rischio radiologico e congedo biologico ai professionisti iscritti alla scuola di specializzazione
Riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione separata per i periodi di congedo di maternità e paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa
Militari: carabiniere in congedo forzato per scarso rendimento
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Periodi di sospensione del rapporto di apprendistato per congedo di maternità e parentale
Congedo parentale per lavoratrici agricole previsto dall'art. 32 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151: il requisito delle 51 giornate si perfeziona anche se in maternità
Acquisizione del diritto alla pensione di invalidità permanente durante il congedo parentale - Parità di trattamento tra uomini e donne
Estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave
Abuso del congedo parentale: giusta causa di licenziamento
Il padre-lavoratore che utilizza il congedo parentale per svolgere una diversa attività può essere licenziato.
Congedo per maternita' D.Lgs. 151/2001: ulteriori chiarimenti Inps
Congedo handicap al coniuge convivente con soggetto in situazione di gravità
Anche il coniuge ha diritto al congedo straordinario per assistere il disabile
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Aggiornamenti

L'intesa per il rilancio del pubblico impiego. I nuovi interventi correttivi della riforma Brunetta
(Protocollo d'intesa 11.5.2012 - Maurizio Danza, arbitro pubblico impiego)

Di grande importanza per il pubblico impiego la recente Intesa del 11 maggio 2012 tra Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Regioni, Province, Comuni, e Organizzazioni sindacali che caratterizza una ulteriore fase del già complesso quadro evolutivo del pubblico impiego. Detto accordo concepito come uno strumento correttivo finalizzato alla eliminazione degli elementi di criticità della normativa vigente dopo il D.lgs.n.150/2009, ma altresì funzionale alla ripresa degli investimenti nella p.a. e alla valorizzazione delle risorse umane del pubblico impiego, traccia delle linee guida che vanno dalla riscrittura di nuove regole in tema di c.d. modello o scatola degli attrezzi delle relazioni sindacali, agli interventi sulla razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di misurazione, valutazione e premialità investendo tutto il ciclo della performance. Esse si estendono altresì alle nuove regole riguardanti il mercato del lavoro nel pubblico impiego,ai sistemi di formazione del personale e alla dirigenza pubblica rafforzandone ruolo, funzioni e responsabilità al fine di garantirne una maggiore autonomia rispetto all'autorità politica. Quanto al  nuovo modello di relazioni sindacali l’intesa conferma la centralità della contrattazione collettiva e delle R.S.U., pur nella ripartizione tra legge e contratto .Sicuramente innovativa è la parte della intesa che prevede “un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nei processi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni  nonché nei  processi di miglioramento ed innovazione, al sistema premiante e incentivante al livello integrativo “tenendo conto delle norme già vigenti in materia di risparmi derivanti da processi di riorganizzazione.Di particolare interesse il coinvolgimento sindacale nelle politiche dello spending review, nei processi di miglioramento ed innovazione nonché nel sistema premiante e incentivante di livello integrativo. In merito poi ai sistemi di premialità l’intesa prevede di razionalizzare e semplificare i sistemi di misurazione, valutazione e premialità, nonché il ciclo della performance di cui al D.lgs.n. 150 del 2009 anche mediante il superamento del sistema della ripartizione dei dipendenti nelle fasce di merito di cui all'articolo 19, prevedendo meccanismi che assicurino la retribuzione accessoria differenziata in relazione ai risultati conseguiti e finalizzati a garantire, anche con le competenze affidate alla contrattazione, un miglior bilanciamento dei fattori valutativi: questi ultimi secondo l’intesa dovranno prevedere l’assegnazione di un ruolo più significativo alla performance organizzativa rispetto a quella individuale, tenuto conto dei diversi livelli di responsabilità ed inquadramento del personale, ipotizzandosi una revisione dell’intero impianto normativo del titolo II° capo III° del D.lgs n.150/2009. Quanto alle nuove regole riguardanti il mercato del lavoro l’intesa prevede, un riordino e una razionalizzazione delle tipologie di lavoro flessibile nella p.a., anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di costituzione del rapporto di lavoro, della responsabilità disciplinare, delle forme di mobilita, volontaria ed obbligatoria, del personale. L’intesa conferma inoltre il principio dell'articolo 36 del D.lgs.n. 165/2001 e cioè del lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma ordinaria per far fronte ai fabbisogni ordinari delle pubbliche amministrazioni; quanto alla disciplina di specifici settori ( tra cui ricerca e università) si prevedono specifici percorsi di accesso e di reclutamento ispirati alla "tenure-track", nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione e dei limiti alle assunzioni .In riferimento poi, al dibattuto tema del licenziamento disciplinare  contenuto nel  d.d.l. A.S. n.3249 all’esame del Senato , l’intesa prevede il riordino della disciplina dei licenziamenti per motivi disciplinari fermo restando le competenze attribuite alla contrattazione collettiva nazionale. Infine quanto agli strumenti di attuazione delle linee guida si prevede la emanazione di specifici provvedimenti normativi del Governo, anche attraverso lo strumento della delega e concordati con Regioni, Province e Comuni, sia con apposite direttive all’A.R.A.N. per le parti da definire attraverso appositi accordi da attuarsi nell’ambito della nuova stagione contrattuale.

Maurizio Danza

Documento integrale

LaPrevidenza.it, 25/05/2012

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