L'interruzione del nesso causale in materia di infortuni sul lavoro
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. pen. 24 settembre 2009, n. 37467)
In tema di infortuni sul lavoro, ed in particolare di interruzione del nesso causale, IV, 37467.09, statuisce che per interrompere il nesso causale occorre, comunque, un comportamento del lavoratore che sia “anomalo” ed “imprevedibile” e, come tale, “inevitabile”; cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro (cfr., tra le altre, Sezione IV, 4 luglio 2003, Valduga; nonché, Sezione IV, 12 febbraio 2008, Trivisonno e Sez. IV, 21 ottobre 2008, Petrillo). Si deve trattare, in altri termini, di un comportamento del lavoratore definibile come “abnorme”, che, quindi, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Infine, IV precisa poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 19/12/2009