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Aventi diritto al congedo straordinario retribuito: il Tar Calabria solleva la questione di costituzionalità
No alla indennità mensile di rischio radiologico e congedo biologico ai professionisti iscritti alla scuola di specializzazione
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Militari: carabiniere in congedo forzato per scarso rendimento
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 Lavoratrice in congedo per maternità  e diritto al pagamento di un’indennità per servizi di guardia
Periodi di sospensione del rapporto di apprendistato per congedo di maternità e parentale
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Acquisizione del diritto alla pensione di invalidità permanente durante il congedo parentale - Parità di trattamento tra uomini e donne
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Abuso del congedo parentale: giusta causa di licenziamento
Il padre-lavoratore che utilizza il congedo parentale per svolgere una diversa attività può essere licenziato.
Congedo per maternita' D.Lgs. 151/2001: ulteriori chiarimenti Inps
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Anche il coniuge ha diritto al congedo straordinario per assistere il disabile
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Aggiornamenti

L'indennità di piazza estera corrisposta per anni al bancario va assoggetata a contribuzione obbligatoria con la conseguente rivalutazione del trattamento di pensione
(Cassazione civile  sez. lav., 23 marzo 2012, n. 4691)

Con ricorso del 23-12-1999 B.M. conveniva in giudizio la società San Paolo IMI S.p.A., premettendo di aver lavorato alle dipendenze del Banco di Napoli - poi incorporato nella suddetta società - dal 1972 al 1998 con la qualifica iniziale di impiegato di prima classe; di avere svolto la propria attività lavorativa all'estero dal 1977 in poi e di essere stato promosso al grado di vice capoufficio, poi di capoufficio, quindi funzionario di direzione ed infine di vice direttore; di avere percepito in via continuativa un'indennità di "piazza estera", di importo fisso annualmente predeterminato, corrisposta anche nei periodi di ferie, malattia, trasferta e missione; che, tuttavia, tale indennità non era mai stata computata ai fini del trattamento di fine rapporto, nè assoggettata a contribuzione previdenziale; che, con lettera del 22 aprile 1998, il Banco di Napoli aveva disposto il suo trasferimento dalla filiale di Hong Kong a quella di Napoli a partire dal 27 luglio 1998, nonostante egli avesse evidenziato le ragioni personali per cui era opportuno procrastinare il trasferimento; che, in data 22 maggio 1998, aveva rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dal 30 giugno 1998, nel timore che il disposto trasferimento potesse danneggiare l'istruzione scolastica dei propri figli; che all'epoca di presentazione delle dimissioni, era in corso una procedura di prepensionamento agevolato in favore dei lavoratori che avessero maturato 30 anni di contribuzione ai quali veniva garantita una maggiorazione del trattamento di fine rapporto pari ad una o due annualità di stipendio netto; che egli era stato spinto a rassegnare le proprie dimissioni in quanto il direttore centrale del Banco di Napoli aveva assicurato che gli sarebbe stato riconosciuto tale trattamento; che successivamente gli era stato comunicato, invece, con nota del 23 giugno 1998, che non era possibile inserirlo tra i beneficiari in quanto era già stato raggiunto il numero di esodi programmati; che non aveva percepito il trattamento di missione nell'anno 1995 e pertanto gli spettava la somma di Lit. 5.062.528;

che, a causa dell'omissione contributiva da parte della società datrice di lavoro, egli aveva subito una perdita sul trattamento pensionistico di L. 1.000.000 mensili; che le sue dimissioni erano state presentate per giusta causa, in considerazione del comportamento del Banco di Napoli....

Documento integrale

LaPrevidenza.it, 17/05/2012

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