L'inammissibilità del ricorso per mancato adempimento della prescrizione dettata dall'art. 366 bis cod. proc. civ.
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi)
In materia di Ricorso per Cassazione, con particolare riferimento all’inammissibilità dello stesso, sez. Lavoro, 22361.2009 afferma che, allorché venga denunciato con il ricorso per cassazione un vizio riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. l'illustrazione del motivo deve contenere l'esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Nel caso di specie, invece, il fatto controverso del quale si deduce l'omessa motivazione non è chiaramente indicato, né può ritenersi che l'indicazione imposta dalla norma possa essere soddisfatta, così come sostiene il ricorrente nella memoria presentata, dal richiamo “all'atteggiamento vessatorio tenuto dal datore di lavoro nei suoi confronti, e concretatosi nelle reiterate, quanto inutili richieste di visita di controllo domiciliari, durante il periodo di malattia”. La deduzione svolta dal ricorrente, invero, si riferisce più che ad un fatto, ad un giudizio su circostanze non specificamente indicate, cioè i diversi controlli domiciliari nel corso della malattia, contro la differente valutazione del giudice del merito, il quale aveva escluso l'accennato comportamento vessatorio del datore di lavoro, rimarcando che “non è dato comprendere quali sarebbero state le visite che avrebbero travalicato il corretto esercizio del diritto-dovere di controllo da parte del datore di lavoro, tali da integrare la vessazione, in ordine alla quale nulla è stato dedotto nel ricorso, senza contare che l'invio delle visite fiscali non è deciso unilateralmente dal datore di lavoro, bensì dall'Istituto Previdenziale”. Quest'ultima statuizione non è censurata, e considerato che il lavoratore si è limitato a lamentare la reiterazione dei controlli domiciliari durante l'assenza per malattia, senza spiegare perché la loro ripetizione, la quale pure rientra nell'ambito dell'esercizio del diritto del datore di lavoro di verificare la condizione di malattia del lavoratore preclusiva della prestazione lavorativa, avrebbe costituito “continua e non trascurabile molestia”, si deve concludere per l'inammissibilità del ricorso, oltre che per il profilo già rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., anche per quello della genericità della censura.
LaPrevidenza.it, 07/01/2010