L'impossibilità di rivisitare il materiale probatorio nel giudizio di legittimità (infortuni sul lavoro)
(Cass. 6.11.2009, n. 23592 - Nota dell'Avv. Daniele Iarussi )
In materia di ricorso per cassazione, si segnala sez. lav. 23592.09, che statuisce che la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione congrua, priva di salti logici e rispettosa dei principi giuridici regolanti la materia oggetto di esame, essendo il giudice d'appello pervenuto a tale decisione dopo avere accertato le modalità dell'infortunio verificatosi, e dopo avere valutato - anche con l'ausilio di una consulenza tecnica e sulla base delle risultanze istruttorie - la condotta colposa addebitabile a ciascuna delle due società nonché l'efficacia causale che le rispettive condotte delle società hanno avuto sulla produzione dell'evento lesivo. Ne consegue che la suddetta sentenza si sottrae alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità perché i ricorrenti hanno contestato la validità della pronunzia della Corte d'appello di Venezia senza dimostrare quali violazioni di diritto, oltre a quelle ritenute dal giudice d'appello, fossero rinvenibili nella fattispecie in esame e senza ancora inficiare con argomentazioni di carattere tecnico e scientifico le conclusioni cui i giudici di secondo grado sono pervenuti.
Per concludere le società ricorrenti finiscono per richiedere, su opposte prospettazioni, una rivisitazione del materiale probatorio e delle risultanze istruttorie non consentite in questa sede di legittimità, senza però evidenziare - è bene ribadirlo - ragioni valide e rilevanti per ripartire le responsabilità dell'accaduto in modo diverso da quello fissato dai giudici di appello.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 02/12/2009