L'azione di regresso dell'Inail a seguito di infortunio sul lavoro
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. sez. lav. 8 febbraio 2010, n 2736)
In tema di infortunio sul lavoro, ed in particolare di azione di regresso, Cass. Civ. Sez Lav. n. 2736/10, afferma che qualora siano congruamente esposte le ragioni per le quali il giudice di appello ha ravvisato la responsabilità dell'ente e del dirigente dell'ufficio tecnico nella produzione dell'evento luttuoso sul lavoro, a nulla rileva che in sede penale il responsabile tecnico, condannato in primo grado, sia stato prosciolto in appello per prescrizione del delitto ascrittogli. Come è noto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 1981, di parziale incostituzionalità dell'art. 10 DPR n. 1124/1965, ai fini dell'azione di regresso dell'Inail, il giudice civile deve procedere direttamente all'accertamento del fatto-reato anche nel caso in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato. È pacifico che l'Inail, nell'esercizio del regresso, incontra un limite quantitativo nel complessivo ammontare del risarcimento del danno dovuto all'infortunato secondo le norme generali che disciplinano la responsabilità per fatto illecito. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel giudizio di regresso, la congruità della indennità corrisposta dall'Inail al lavoratore o ai suoi superstiti è comprovata dall'attestato del direttore della sede erogatrice, assistito dalla presunzione di legittimità propria degli atti amministrativi, che vien meno soltanto in presenza di contestazioni precise e puntuali che indichino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e che offrano al contempo la prova del diverso importo dovuto, sicché, in assenza di contestazioni precise e puntuali deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. n. 10529/2008, n. 21540/2007, n. 5909/2003, n. 9601/2001).
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 09/04/2010
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