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Share/Save/Bookmark Infortunio sul lavoro: rischio elettivo e indennizzo
(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 maggio 2009, n. 11417 - dott. Gesuele Bellini)

Ai fini dell’indennizzo dell’infortunio sul lavoro, il rischio elettivo non si configura allorquando la condotta del lavoratore, pur volontaria, non necessitata ed anche imprudente sia tuttavia riconducibile all’attività lavorativa. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 18 maggio 2009, n. 11417.


Il caso ha riguardato un lavoratore infortunatosi mentre percorreva una strada pericolosa del posto di lavoro, per sua libera scelta e per nulla necessitata – a parere dei giudici di prime cure – e, pertanto, rientrante nell’ipotesi del rischio elettivo ed escludente l’indennizzabilità dell’infortunio.


L’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che nelle sentenze di merito non si era tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali specifici sulla questione di diritto prospettata e non si era fatto alcuna menzione del rischio elettivo, essendo stata rigettata la domanda per asserito svolgimento di un’attività funzionale ad un suo esclusivo interesse. 


La Corte, nel richiamare la costante giurisprudenza (Cass. n. 15047/2007; Cass. n. 15312/2001; Cass. n. 8269/1997; Cass. n. 6088/1995) ha ricordato che il rischio elettivo, quale limite all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile “solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito”. 


In pratica, secondo l’orientamento della Corte, per configurare il rischio elettivo si devono integrare i seguenti presupposti: 


a) che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive;


b) che il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur inconfrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive;


c) che l’evento conseguente all’azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l’attività lavorativa. 


Il rischio elettivo rappresenta dunque una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione e perciò esclude l’indennizzabilità del lavoratore coinvolto. 


Tuttavia – precisa il Collegio giudicante – quando l’evento è motivato da finalità produttive, non vale ad interrompere il nesso fra l’infortunio e l’attività lavorativa e non ne esclude, pertanto, l’indennizzabilità.  


Questo ragionamento ha condotto la Corte ad accogliere il ricorso, in quanto ha ritenuto che l’infortunio è occorso a fronte di una condotta del lavoratore che, sebbene imprudente ed in conseguenza di una scelta quantunque non necessitata, ma anzi evitabile, era in ogni caso ricollegabile alle finalità aziendali, essendo lo stesso avvenuto nell’espletamento dell’attività lavorativa e non corrispondeva solo ad esigenze meramente personali. 


(dott. Gesuele Bellini)

LaPrevidenza.it, 26/05/2009

Documenti:
CASS_11417_2009.html


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