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Share/Save/Bookmark Indennizzo diretto: la facoltà di proporre l'azione di risarcimento verso l'assicuratore
(Corte Costituzionale, Sentenza 19.6.2009 n. 180)

Nel corso del giudizio per risarcimento danni da incidente stradale promosso da X. Trasporti s.r.l. Nei confronti di Mediterranea s.r.l. E di Zurigo Assicurazioni s.a., nelle rispettive qualità di responsabile civile del danno in quanto proprietaria del veicolo antagonista, e di compagnia che copre i rischi dalla circolazione dello stesso veicolo, il Giudice di pace di Palermo, con ordinanza depositata il 20 marzo 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione.


Secondo il giudice a quo, la norma censurata ha previsto un’azione diretta del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, eliminando il diritto, spettante a qualunque danneggiato da fatto illecito, di agire (anche) contro il responsabile del danno e sostituendo alla legittimazione passiva dell’assicuratore per la r.c.a. Di quest’ultimo quella dell’assicuratore dello stesso danneggiato.


Il rimettente assume la rilevanza della questione, per il fatto che, avendo la compagnia assicuratrice convenuta eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, alla luce del citato art. 149, per dover essere l’azione proposta nei soli confronti dell’assicuratore del veicolo della stessa attrice, la dichiarazione d’incostituzionalità della norma indurrebbe al rigetto dell’eccezione, mentre in caso contrario l’eccezione dovrebbe essere accolta, con conseguente rigetto della domanda.


IL Giudice di pace di Palermo esclude di poter praticare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, argomentando che l’espressione letterale della norma stessa, nel senso che “i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” e che in caso di mancata o insufficiente offerta, “il danneggiatopuòsoli confronti della propria impresa di assicurazione”, configura per il danneggiato l’obbligo senza alternative di agire contro la propria compagnia assicuratrice...

LaPrevidenza.it, 25/06/2009

Documenti:
CCOST_180_2009.html


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