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Share/Save/Bookmark Indennità  di mobilità e pensione privilegiata risarcitoria: compatibilità affermata dalla Corte di Cassazione
(Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 10 novembre 2011 n. 26297, dep. il 7.12.2011 - Avv. Daniela Carbone)

Con sentenza 10 novembre 2011 n. 26297, depositata il 7.12.2011, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, nel confermare le decisioni favorevoli dei giudici di merito (primo grado ed appello), ha affermato il diritto del ricorrente, titolare di pensione privilegiata erogata dall’Inpdap e riconosciuta a seguito di infortunio dipendente da causa di servizio  occorsogli mentre svolgeva il servizio militare, di percepire contestualmente anche l’indennità di mobilità a seguito della cessazione del lavoro svolto presso un privato.


Il diritto del ricorrente si fonda essenzialmente sul fatto che, nella specie, si tratta di una pensione ben diversa da quelle per le quali la vigente normativa sul punto prevede l’incompatibilità con l’indennità di mobilità. Infatti, l’art. 6, comma 7, del d.l. n. 148 del 20.05.1993, conv. in l. 236/93, prevede l’incompatibilità dell’indennità di mobilità con “i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavori autonomi”.


Nel caso di specie, la pensione erogata dall’Inpdap al ricorrente non solo ha natura risarcitoria ma non è neppure a carico dell’A.G.O. come specificato dalla legge ora citata, né è sostitutiva, esonerativa o integrativa dell’AGO.


Infatti, le forme previdenziali “alternative” dell’assicurazione generale obbligatoria si distinguono in:


a)     forme esclusive: interessano impiegati ed operai dello Stato ed altri enti pubblici specificamente individuati ai quali sia garantito un trattamento di quiescenza;


b)     forme sostitutive: interessano impiegati e/o operai a rapporto di lavoro privato dipendenti sia da enti pubblici che da privati, quando la legge generale prevede una forma specifica di previdenza in sostituzione di quella generale;


c)     forme esonerative: sono istituite nel contesto aziendale ai sensi degli artt. 28-32 del r.d. n. 636/1939, legge n. 956/1940 e dell’art. 15 della legge n. 55/1958, autorizzato con apposito decreto ministeriale di esonero dall’obbligo di contribuzione alla assicurazione generale obbligatoria.


 La pensione privilegiata oggetto della presente decisione ha natura invece risarcitoria ed indennitaria e non previdenziale, atteso che l’infortunio occorso al ricorrente e riconosciuto meritevole di pensione è avvenuto durante il servizio sostitutivo della leva. Solo nell’ipotesi in cui avesse avuto natura previdenziale e fosse rientrata in una delle forme innanzi specificate (ad es. la pensione privilegiata ordinaria), la pensione privilegiata sarebbe stata incompatibile con l’indennità di mobilità. Ma così non è proprio per la natura risarcitoria della stessa ed in ragione di ciò il ricorrente ha avuto il riconoscimento del diritto a percepire entrambi gli emolumenti contemporaneamente (mobilità e pensione risarcitoria).


Una sentenza di sicuro rilevo per la mancanza di precedenti specifici sul punto.


Avv. Daniela Carbone

LaPrevidenza.it, 02/01/2012

Documenti:
cass_26297_2011.html


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