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Share/Save/Bookmark In tema di recesso ad nutum ex art. 2118 cod. civ., la sostituzione del preavviso con la corresponsione dell’indennità sostitutiva determina l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro anche senza il consenso della parte non recedente.
(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 maggio 2007, n. 11740 - Avv. Giuseppe Salvi)

In merito al recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 2118 cod. civ., la Suprema Corte, aderisce, con la recentissima pronuncia in epigrafe, alla tesi della c.d. efficacia obbligatoria del preavviso configurando in capo al soggetto recedente l’esistenza del diritto potestativo di sostituire il periodo di preavviso con la corresponsione della relativa un’indennità, indipendentemente dal consenso manifestato dall’altra parte del rapporto di lavoro.





I Giudici della legittimità stabiliscono, pertanto, che il rapporto lavorativo deve considerarsi cessato al momento della ricezione - e non dell’accettazione - dell’atto unilaterale di recesso, risultando da tale momento ininfluenti eventuali avvenimenti successivi concernenti il rapporto di lavoro cessato.





Questo indirizzo della Corte di Cassazione si pone in netto contrasto con la precedente posizione assunta dai medesimi Giudici della legittimità che, negli anni passati, hanno più volte affermato la tesi contraria della c.d. efficacia reale del preavviso secondo la quale può essere consentita la corresponsione di un’indennità sostitutiva del preavviso con effetti estintivi immediati del rapporto di lavoro solo dietro accordo di entrambe le parti a rinunziare alla prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso. In mancanza di detto accordo, rimarrebbe pienamente operativo il rapporto di lavoro con tutte le obbligazioni connesse, fino alla scadenza del termine di preavviso.





A sostegno della tesi dell’efficacia reale del preavviso, si veda quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza del 26 luglio 2002, n. 11118: “ E' da aggiungere che, considerata la natura "reale" del preavviso, l'art. 2118 (secondo comma) cod. civ. riconosce fondamentalmente alle parti il diritto (rispettivamente) del lavoratore a eseguire la prestazione lavorativa e del datore di lavoro a fruire di detta prestazione e, solo ed esclusivamente a seguito di accordo di entrambe le parti a rinunziare alla prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso, può essere consentita la corresponsione di un'indennità sostitutiva del preavviso "lavorato"” (cfr., tra le altre, anche Cass, 9 giugno 1994, n. 5596; Cass. 5 febbraio 1992, n. 1236).







La tesi della c.d. efficacia obbligatoria del preavviso sposata dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, oltre che rispecchiare l’interpretazione letterale dell’art. 2118 cod. civ. che non richiede il formarsi di alcun consenso per il perfezionamento del recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, si rivela del tutto compatibile con la finalità perseguita della norma in questione con l’istituto del recesso ad nutum.





In caso, infatti, di disaccordo tra le parti circa la sostituzione del periodo di preavviso con l’indennità di cui all’art. 2118 cod. civ. sarebbe, comunque, garantita ad entrambi i soggetti del rapporto la possibilità del recesso con effetti immediati che, nel caso di recesso esercitato dal datore di lavoro, garantirebbe, comunque, al lavoratore il percepimento immediato di una somma di denaro destinata ad ammortizzare il periodo di improvvisa inattività; mentre, in caso di recesso esercitato dal lavoratore, questi non sarebbe costretto a continuare a prestare la propria attività lavorativa solo perchè richiesta – magari immotivatamente - dal datore di lavoro.







Avv. Giuseppe Salvi

LaPrevidenza.it, 19/06/2007

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