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Share/Save/Bookmark Illegittimo il licenziamento del lavoratore che vien collocato d'ufficio in ferie durante un periodo di malattia
(Cassazione, Sentenza 13 gennaio - 3 marzo 2009, n. 5078)

Con ricorso depositato il 21.10.04 la xx Tessuti spa proponeva appello contro la sentenza n. 432/04 del Tribunale di Bergamo, con la quale, accertata la illegittimità del licenziamento intimato a R.C. in data **** per superamento del periodo del comporto, la società era stata condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno per la perdita delle retribuzioni, nonchè al pagamento della ulteriore somma di euro 6.876,61, a titolo di risarcimento del danno biologico per averlo adibito a mansioni incompatibili con la patologia da lui contratta nel corso del rapporto di lavoro, mentre era stata respinta la domanda di garanzia proposta dalla società, nei confronti della Riunione Adriatica di Securtà, per mancanza di copertura nel periodo considerato.


Lamentava l'appellante l'erronea valutazione della condotta delle parti in relazione agli obblighi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, ritenuti dalla stessa violati per non avere concesso sei giorni di ferie al termine del periodo di comporto, non essendo state adeguatamente considerate le esigenze e l'organizzazione aziendale e la circostanza che la relativa richiesta era stata avanzata con il preavviso di un'ora lavorativa. Censurava inoltre la valutazione della prova testimoniale circa l'esistenza di un nesso causale fra attività lavorativa e patologia contratta dal lavoratore e alla conseguente inidoneità di quest'ultimo alle mansioni a cui era stato addetto, nonchè le conclusioni del consulente tecnico nominato, a cui si era uniformato il Giudice di primo grado, in quanto tratte non da accertamenti effettivamente eseguiti, ma dal parere espresso da altro consulente nell'ambito della controversia insorta fra il lavoratore e l'Inail in ordine alla natura professionale della malattia. Insisteva quindi per il rinnovo della CTU. Lamentava infine l'erroneo regolamento delle spese processuali....

LaPrevidenza.it, 23/12/2009

Documenti:
cass_5078_2009.html


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