Il potere disciplinare nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato
(Articolo dell'Avvocato Luca Bragoli)
In generale il potere disciplinare rappresenta il rapporto di supremazia per cui un soggetto può, con suo atto unilaterale, determinare conseguenze in senso lato negative nella sfera soggettiva di un altro soggetto, in ragione di un comportamento negligente o colpevole di quest’ultimo.
Il potere disciplinare - una delle attribuzioni tipiche riconosciute dall’ordinamento al datore di lavoro nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato – è regolato nel nostro ordinamento dall’art. 2106 c.c.
Il potere disciplinare rappresenta una forma di autotutela unilaterale a favore di una delle parti, fattispecie piuttosto anomala nel diritto privato, e trova la propria giustificazione nella particolarità del rapporto di lavoro, cioè un rapporto contrattuale caratterizzato dall’inserimento del lavoratore all’interno della struttura organizzativa aziendale e dalla conseguente necessità di governo dell’impresa da parte dell’imprenditore.
L’art. 2104 c.c., relativo alla diligenza del prestatore di lavoro, stabilisce che il prestatore di lavoro non solo deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa, ma è tenuto anche ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
L’art. 2105 c.c., che concerne l’obbligo di fedeltà, impone al prestatore di lavoro di non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.....
LaPrevidenza.it, 12/01/2009
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