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Share/Save/Bookmark Il nuovo contratto a tempo determinato: incentivo all'occupazione?
(Articolo di Maximilian Maria Russo)












A due mesi dall’entrata in vigore della legge di attuazione del

pacchetto welfare, la n. 247

del 2007
, continua ad essere al centro del dibattito la modifica

al d.lgs. 368/2001 che ha limitato a 36 mesi la durata massima del

rapporto di lavoro in caso di successione di contratti a tempo

determinato, con esclusione dei contratti dei dirigenti (per i quali

rimane il limite massimo quinquennale) e di quelli relativi alle

attività stagionali e ad altre attività ancora da

individuarsi. C’è chi ha parlato di una vera e propria

rivoluzione. Di certo non si può negare che siamo di fronte a

una cambiamento importante. In primis, perché la legge

247/07
ha voluto ribadire con fermezza il principio secondo cui

il contratto a tempo indeterminato rappresenta la regola e quello a

tempo determinato, invece, l’eccezione (art. 1 d.lgs. 368/01,

così come modificato dalla legge

247/07
). In secondo luogo, perché la nuova legge ha

introdotto una disciplina decisamente più restrittiva, al fine

di limitare l’utilizzo dei contratti a termine da parte dei

datori di lavoro. Soffermiamoci su questo secondo aspetto. In base

all’art. 5 del d.lgs. 368/2001 che disciplina i contratti a

tempo determinato, nell’ipotesi di successione di più



contratti, tra la fine del vecchio contratto e l’inizio del

nuovo è necessario rispettare un intervallo di tempo fissato

in 10 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e in 20

giorni per quelli che superano i 6 mesi. Se il periodo minimo di

interruzione non viene rispettato, il lavoratore si considera assunto

a tempo indeterminato. La nuova legge, lasciando invariata tale

disposizione, ha previsto che – nel caso in cui si susseguano

più contratti a termine – il rapporto di lavoro non può

durare complessivamente più di 36 mesi comprensivi di proroghe

e rinnovi, “indipendentemente” dai periodi di

interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro (art.

5 d.lgs. 368/01, comma 4 bis introdotto dalla legge

247/07
). Alla luce della nuova normativa – che si applica a

tutti i contratti stipulati dal 1 gennaio 2008, data di entrata in

vigore della legge – il superamento di siffatto limite comporta

l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Non è mancato chi ha riflettuto sul significato ambivalente

che potrebbe essere attribuito all’avverbio “indipendentemente”



contenuto nel testo di legge. Tuttavia, se tale avverbio fosse

diretto ad escludere – anziché comprendere – i

periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, la nuova

normativa si svuoterebbe di significato e perderebbe la sua evidente

finalità limitativa. Nessun dubbio, dunque: i contratti di

lavoro a tempo determinato non possono superare complessivamente i 36

mesi, compresi sia eventuali periodi di proroga sia eventuali

intervalli di tempo tra un contratto e l’altro. A una

condizione, però. E cioè, che si tratti di contratti

per lo svolgimento di “mansioni equivalenti”.

Diversamente, la nuova disciplina non trova applicazione e la durata

del rapporto di lavoro può legittimamente superare i 36 mesi.

Tale aspetto, espressamente previsto dal legislatore, è



passato in secondo piano di fronte alla più eclatante novità

relativa al limite massimo di durata. Eppure non è da

sottovalutare, dal momento che – almeno a prima vista –

potrebbe apparire come un espediente per eludere le nuove norme di

legge. Secondo la giurisprudenza, il concetto di ‘equivalenza’

delle mansioni deve essere valutato in concreto, tenendo conto non

solo della posizione oggettiva del lavoratore all’interno del

contesto organizzativo e produttivo dell’impresa, ma anche del

profilo soggettivo e del bagaglio professionale del lavoratore

stesso. Infatti, sussiste equivalenza quando le mansioni, ancorché



diverse, si trovino in linea con le capacità professionali e

le attitudini acquisite dal lavoratore nel corso della propria

esperienza lavorativa. In altre parole, il concetto di ‘equivalenza’

delle mansioni non necessariamente coincide con quello di ‘identità’:

mansioni equivalenti possono essere anche mansioni tra loro

differenti (per tutte, Cass., Sez. Lav., n. 10091/2006). Posto quanto

sopra, al datore di lavoro non basterà, dunque, adibire il

lavoratore a mansioni diverse per non doversi attenere ai nuovi

limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Tuttavia, al di là dal significato e dalla portata della

nozione di ‘equivalenza’, la nuova normativa prevede la

possibilità di superare il limite temporale di 36 mesi

mediante la sottoscrizione – davanti alla Direzione Provinciale

del Lavoro e alla presenza di un rappresentante sindacale – di

un nuovo contratto a termine, la cui durata massima è



stabilita dalle organizzazioni sindacali di datori e lavoratori. Tale

deroga è però concessa al datore di lavoro una sola

volta, come se il legislatore volesse rimarcare – se mai ce ne

fosse bisogno – la ratio della nuova legge: incentivare

l’occupazione nell’attuale Mercato del lavoro e

rilanciare la competitività delle imprese.



LaPrevidenza.it, 03/03/2008

Documenti:
Cass_10091_2006.html


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