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Share/Save/Bookmark I danni permanenti prevedono anche il risarcimento per riduzione capacità lavorativa
(Corte di Cassazione, 3^ Sez, sentenza n.  23573 dell'11.11.2011 - Mariagabriella Corbi)

La Corte di Cassazione (sentenza 23573/2011) ha riconosciuto il danno patrimoniale ad una signora vittima d’incidente stradale. La donna viaggiava a bordo del suo motorino quando un’auto l’ha travolta provocandole un’invalidità permanente. Il danno biologico è stato quantificato dalla Corte d’Appello di Catania (nell’agosto 2008) in circa 94 mila euro con esclusione del danno patrimoniale.  Rivoltasi alla Cassazione perché «non è razionale ritenere che un’invalidità permanente particolarmente elevata non spieghi alcuna conseguenza sull'attività di casalinga» si è vista avallata la richiesta perché «è ormai certo che il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che, come la casalinga, provveda da sè al lavoro domestico, costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico». I «danni permanenti» subiti rendono «più oneroso lo svolgimento del lavoro domestico» pertanto è equo il risarcimento per danno patrimoniale alla stregua di ogni altro «lavoratore».


In un incidente stradale, ai fini risarcitori, vengono valutati:


-      danni patrimoniali;


-      danni biologici


-      danni morali ( dalla sentenza 28407/2008 e non sempre recepiti dalle Compagnie assicurative).


Danno patrimoniale


Per definizione della Sent. Cass. 2368/84 s’intende la"…diminuzione del patrimonio tramite l'altrui condotta, anche per effetto delle spese sostenute dal danneggiato per la ricostruzione o la riparazione delle cose su cui ha avuto incidenza la causa dannosa, ovvero indirettamente con la perdita o riduzione del reddito o anche con il venir meno di una attesa di guadagno ".


Oppure come definito dalla Consulta (Sent. 184/86) "danno-conseguenza" come conseguenza del atto illecito.


Come previsto dagli artt. 1223 e 2056 cod.civ., il risarcimento deve includere il danno emergente (le reali perdite subite dal danneggiato rispetto il periodo antecedente all'avvenuta lesione) ed il lucro cessante (il mancato introito pecuniario, vantaggio, utilità che il danneggiato avrebbe potuto conseguire se l’evento non si fosse realizzato).


Danno biologico


Consiste nel danno all'integrità fisica; la modificazione peggiorativa delle funzioni naturali afferenti al soggetto ed antecedenti all'evento considerato.


Nel settore RC auto, il danno biologico viene definito "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito - art 139 comma 2- codice delle assicurazioni private”.


La liquidazione avviene, dopo una valutazione medico-legale, applicando  le tariffe di apposite tabelle che tendono alla valutazione e trasformazione pecuniaria di uno standard casi  pratici. Nelle tabelle mediche le lesioni subite vengono trasformate in percentuali dove il massimo viene valutata al 100%.


I danni biologici sono suddivisi in permanenti e temporanei (totali o parziali), diversi parametri (età, tipologia di lavoro, etc)  in aggiunta si valutano anche alcune specifiche accezioni di danno quali:” il danno estetico, il danno alla sfera sessuale e il danno esistenziale correlato ad un genetico "diritto ad una vita felice e serena".
Qualora le lesioni influiscono in misura minore al 9-10% sulla capacità totale e, per la loro modestia, non coinvolgono la capacità lavorativa della persona infortunata. vengono definite  "
micropermanenti"


Danno morale


Rientra nella sfera psichica ed investe tutta una serie di sofferenze morali, ansie, paure, etc.. La norma del danno morale è l'art. 2059 cod. civ. intitolato "Danni non patrimoniali" che  intima il risarcimento dei danni non patrimoniali debba essere riconosciuto solo nei casi indicati dalla legge .


 


La liquidazione del danno morale è, solitamente, determinato in misura pari ad ½ - ¼ del danno biologico.


Dr.ssa Mariagabriella Corbi

LaPrevidenza.it, 26/11/2011

Documenti:
sentenza 23573.pdf


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