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Share/Save/Bookmark Gli obblighi di denuncia in caso di infortunio e malattia professionale
(D.ssa Silvana Toriello)

Preliminarmente si ritiene opportuno rammentare che il diritto alla prestazione previdenziale si origina dalla legge al realizzarsi delle condizioni ivi previste. Ne consegue che gli atti che l’Istituto assicuratore pone in essere al fine di soddisfare tale diritto sono, secondo giurisprudenza consolidata, atti di certazione, ricognizione ed adempimento. Tutto il sistema dell’assicurazione obbligatoria si articola intorno al sistema della denuncia. Sia nel rapporto tra il datore di lavoro e l’Istituto sul versante premi che del datore di lavoro e/o lavoratore sul versante prestazioni in caso di infortunio e/o malattia professionale un ruolo di rilievo è proprio delle varie tipologie di denuncia che devono essere presentate. Ci troviamo in presenza di domanda dell’assicurato all’istituto assicuratore, denuncia del lavoratore assicurato al datore di lavoro, denuncia del datore di lavoro all’istituto assicuratore.Va rimarcato però che se il lavoratore ha interesse ad attivarsi per far sì che l’Istituto assicuratore possa provvedere è certo che la sua iniziativa non è condizione del diritto. Allo stesso modo il diritto del lavoratore non è precluso dalla mancata denuncia da parte del datore di lavoro.I riferimenti normativi più importanti per il tema in esame sono gli articoli 52,53,100,102 (questi ultimi due per gli aspetti procedurali e di accertamento), 203 del TU 1124/1965.


Dr.ssa Silvana Toriello

LaPrevidenza.it, 24/10/2011

Documenti:
Obblighi_denucia_infortunio_e_malattia_professionale.html


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