Area professionisti Partners Collabora Community 24/05/2012 13:44:26


ARGOMENTI
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Codice civile
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Corte Costituzionale
Sito ufficiale, offre una banca dati con le pronunce integrali dal 1999 e le massime dal 1956. Presenti inoltre il testo della Carta Costituzionale, delle leggi di rilevanza costituzionale e delle relazioni annuali.
Home Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Codice civile Contributi Previdenza Complementare










Share/Save/Bookmark Estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia
(Inps, Circolare 21.2.2007 n. 43 - Gesuele Bellini)

Con circolare n. 43, del 21 febbraio 2007, l�INPS ha fornito le istruzioni operative sull��estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia� disposta dall�'art. 1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007).

Si prevede che, da 1� gennaio 2007, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennit� giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.

Gli interessati sono i lavoratori, operanti in qualsiasi settore di attivit�, assunti con contratto di apprendistato come regolato dagli articoli 47 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero - per le realt� territoriali nelle quali tali disposizioni non sono ancora operative - dalla normativa di cui alla legge n. 196/1997.

A tali soggetti, in base alla nuova normativa applicata, incombe l'onere di presentare o inviare all'INPS ed al datore di lavoro, entro il termine perentorio 2 giorni dal rilascio � pena la perdita dell'intera indennit� per le giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificato, la cui prova spetta al lavoratore � del certificato e dell'attestato di malattia compilati dal medico curante.

Gli stessi dovranno indicare sul certificato e sull'attestato di malattia l'indirizzo di residenza o temporanea diversa dimora ed a comunicare tempestivamente, all'INPS e al datore di lavoro, ogni eventuale variazione dello stesso.

E� a carico dei datori di lavoro l�anticipo dell'importo dell'indennit� di malattia che lo porteranno a conguaglio con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti, attenendosi alla prassi gi� in uso per la generalit� dei lavoratori dipendenti.



Gesuele Bellini































LaPrevidenza.it, 25/02/2007

Documenti:
inps_43_2007.html


Commenta questa notizia

E' necessario essere Registrati e aver effettuato il login per poter commentare le notizie.





CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
20/05/2012 alle 13:27
Titolo:
Tagliando Invalidi
di:
Dariod

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni lunedì, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!