Danno biologico. Riconoscimento in assetto ereditario
(Cassazione civile, sezione III, sentenza 29.11.2011 n. 25215)
Con sentenza del 2 aprile 8 maggio 2009 la Corte di appello di Ancona accoglieva in parte 1 appello del Ministero Interno riducendo l'importo del risarcimento del danno biologico iure hereditatis riconosciuto dal primo giudice ai genitori ed al fratello del giovane morto nell'incidente del (omissis) all'interno della caserma della polizia stradale di Ascoli Piceno (portandolo da 516.457,00 a 25.000,00 in considerazione del fatto che il giovane, assistente capo della polizia di Stato, era stato raggiunto da un colpo di pistola esploso da un collega di lavoro, era deceduto il giorno dopo il ferimento). Rigettava l'appello incidentale dei parenti della vittima, rilevando che non vi era prova della esistenza di un danno patrimoniale dagli stessi subito. Il giovane era in servizio di leva prolungata ed il suo inserimento definitivo nella amministrazione era subordinato ad una valutazione discrezionale insindacabile sulla idoneità dello stesso alla ulteriore frequenza del corso per l'ingresso in pianta stabile ed al superamento del corso con il conseguimento del diploma. Non vi era prova che lo steso intendesse continuare la attività dei genitori (pur avendo frequentato un corso di orafo). I certificati medici prodotti non dimostravano la esistenza di una malattia psichica conseguente della morte del parente. Avverso tale decisione il fratello ed i genitori di Fr.De.Ri.Al. hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da nove motivi, illustrati da memoria. Vi è controricorso del Ministero Interno...
LaPrevidenza.it, 16/01/2012
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