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Share/Save/Bookmark Danni al bene affidato al lavoratore: questi deve provare la propria assenza di colpa, in particolare dimostrando di aver adottato la diligenza che la normativa richiede
(Cassazione Civile – Sezione lavoro – Sentenza 26 maggio 2008, n.13530 – Dott.Valter Marchetti)



FATTO



Nel caso in esame un datore di lavoro chiama in giudizio un

proprio dipendente chiedendone la condanna al risarcimento dei danni

da questi causati ad un veicolo della società guidato dallo

stesso dipendente nell'espletamento delle sue mansioni. Il giudice

di primo grado respinge la domanda mentre quello del gravame la

accoglie.



NATURA CONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITA’ DEL PRESTATORE DI

LAVORO. La Corte ha ribadito la natura contrattuale della

responsabilità del prestatore di lavoro, aderendo così

a quell’orientamento giurisprudenziale che, in materia di

obblighi da rapporto di lavoro, pone come base normativa il

principio generale di cui all’art.1218 c.c., in particolare

nelle ipotesi di danno cagionato dal lavoratore al bene affidatogli

dal datore per lo svolgimento della prestazione. La Cassazione

osserva come la diligenza ex art.2104 c.c. richiesta al lavoratore

subordinato è solo un “ corollario” del criterio

generale espresso nell’art.1176c.c. che sta alla base di tutti

i rapporti obbligatori.



NELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E’ PREVISTO ANCHE L’USO

APPROPRIATO DEL BENE AFFIDATO. Il lavoratore e’ tenuto ad

utilizzare il bene senza arrecare danni a questo ultimo, in caso

contrario, secondo i giudici della Suprema Corte, il danno causato

dal lavoratore costituisce inadempimento nel senso di mancanza o

inesattezza della prestazione in oggetto. Occorre valutare la

diligenza del dipendente, tenendo conto della natura e degli aspetti

della prestazione ex art.2104 c.c., anche con riferimento alle

condizioni di capacità e preparazione ed esperienza del

lavoratore alle mansioni affidate dal suo preposto; in particolare,

sottolinea la Corte, va analizzata la posizione del dipendente “con

riferimento alla sua qualifica professionale, alla natura delle

incombenze specifiche affidategli ed ai correlati obblighi “.



DISTRIBUZIONE DELL’ONERE PROBATORIO. Nella responsabilità

contrattuale del lavoratore a causa di danni arrecati al bene

affidatogli per lo svolgimento della prestazione, è onere del

datore provare il danno ed il rapporto di causalità con la

materiale (anche omissiva) condotta del lavoratore ma, nello stesso

tempo, conclude la Cassazione, è onere del lavoratore provare

di aver adottato la diligenza normativamente richiesta. e, più

in generale, la propria assenza di colpa. Nella fattispecie de qua,

il prestatore di lavoro non ha provato ex art. 2697, comma 2, c.c.,

la negazione dell'inadempimento e quindi, secondo la Cassazione, deve

essere ritenuto responsabile del danno provocato al bene affidatogli

dal datore di lavoro ai fini della prestazione oggetto del rapporto

di lavoro.



Dott.

Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona



LaPrevidenza.it, 18/07/2008

Documenti:
cass_13530_08.html


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